Resa del conto giudiziale esclusa per beni soggetti a debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 96 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia, ravvisabile solo nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario che gestisce beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso duraturo presso le articolazioni dell’Ente, è gravato di mero debito di vigilanza ed è qualificabile agente amministrativo, non agente contabile. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente comunale, in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente locale, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022, riferito a un asserito debito di custodia sui beni medesimi.

Nel corso dell’istruttoria il Magistrato ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale, con conclusioni depositate in data 23.04.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente ricognitivo, riferito a beni eterogenei e di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale.

L’elemento distintivo tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili ed obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati, è stato individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.

La Corte ha precisato che l’obbligo di resa del conto giudiziale non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, di cui è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso. Il Collegio ha aderito alla giurisprudenza contabile richiamata, secondo cui tali beni sono esclusi dall’obbligo di resa del conto.

Non emergendo dagli atti una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune, il giudizio di conto è stato dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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