Scatti per invalidità di servizio e riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 35 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 spetta al personale militare che, in costanza di rapporto di impiego, abbia presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non rilevando che il riconoscimento sia intervenuto dopo il collocamento in congedo, essendo condizione sufficiente l’avvenuta presentazione dell’istanza durante il servizio. Il beneficio è strumentale al trattamento pensionistico e va incluso nella base pensionabile, con conseguente riliquidazione della pensione. Il relativo diritto, pur dotato di autonoma individualità rispetto al diritto a pensione — che è imprescrittibile —, è soggetto a prescrizione quinquennale dei ratei, il cui termine decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024. È esclusa la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di riliquidazione del trattamento di fine rapporto, devoluta al giudice del rapporto di impiego.
Il Fatto
Il ricorrente, già Primo Maresciallo della Marina militare, in congedo, ha chiesto la rideterminazione dell’inquadramento stipendiale in applicazione dell’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 e l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza. In costanza di servizio aveva presentato due istanze di dipendenza da causa di servizio, poi riconosciute e ascritte alla 7ª e alla 6ª categoria.
Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024, il ricorrente ha ottenuto dal Ministero della difesa una prima quantificazione del beneficio, seguita però dal diniego della Direzione generale della previdenza militare e della leva, fondato sulla mancanza di una previa modifica del provvedimento stipendiale. Ha quindi agito davanti al Giudice delle pensioni per la riliquidazione del trattamento pensionistico e della buonuscita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps, parte necessaria nei giudizi pensionistici in quanto destinatario naturale degli effetti della pronuncia, con legittimazione a contraddire sull’intera vicenda anche in ordine agli atti del Ministero.
È invece accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del trattamento di fine rapporto. La giurisdizione contabile riguarda la misura, il sorgere e l’estinguersi del diritto a pensione in senso stretto; resta esclusa ogni questione connessa al rapporto di impiego, come la determinazione della base pensionabile e dei contributi. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n. 11849/2016), la Corte ribadisce che le controversie sulla misura dell’indennità di buonuscita appartengono al giudice del rapporto di lavoro.
La diversa eccezione del Ministero, relativa alla domanda di rideterminazione della determinazione stipendiale, non è accolta. Ai fini della giurisdizione rileva il petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e non della pronuncia richiesta. Il riconoscimento dell’incremento stipendiale è domandato esclusivamente per la corretta determinazione del trattamento pensionistico, senza incidere sul rapporto di servizio: sussiste quindi la giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, la Corte applica l’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 nel senso indicato dalla Corte costituzionale n. 13/2024: è sufficiente che la domanda di dipendenza sia stata proposta in costanza di servizio, non rilevando il momento del riconoscimento. La condizione risulta soddisfatta, con ascrizione delle infermità alla 7ª categoria e, per cumulo, alla 6ª.
Non ha pregio la tesi del Ministero sulla derivazione della pensione dai contributi versati, poiché nel sistema previdenziale non vi è stretto parallelismo tra contributi e quantificazione della pensione. Quanto alla prescrizione, il beneficio ha autonoma individualità e il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Sono però prescritti i ratei anteriori al quinquennio che precede la domanda amministrativa.
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Nota della Redazione
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