Infortunio in partita non autorizzata esclude pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. I App. n. 218 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973, costituiscono fatti di servizio solo quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio, e le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. L’infortunio occorso al militare di leva durante una partita di calcio non autorizzata e svoltasi fuori dall’orario di servizio non è riconducibile all’attività di servizio, poiché l’interessato ha liberamente scelto di parteciparvi, con la conseguenza che difetta il nesso causale richiesto dalla legge. È inconferente, in tale ambito, il richiamo all’art. 2087 c.c. e alla giurisprudenza in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, afferenti a un differente ambito di giurisdizione riservato al giudice ordinario. Parimenti inconferente è il richiamo alla legge n. 231/1990, non applicabile ai militari di leva. L’appello in materia pensionistica è ammissibile solo per motivi di diritto, restando questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva, aveva subito un infortunio al ginocchio il 10 gennaio 1981 all’interno della caserma, durante lo svolgimento di una partita di calcio. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 49 del 27 aprile 2020, aveva respinto la richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non ravvisando la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; la sentenza è stata impugnata davanti alla Sezione centrale d’appello, che ha rigettato il gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’ammissibilità dell’appello, ritenendo che l’appellante avesse prospettato asseriti errori di diritto e non mere questioni di fatto, come invece precluso dall’art. 170 c.g.c., che consente l’impugnazione in materia di pensioni per soli motivi di diritto.
Nel merito, la Corte ha inquadrato la fattispecie nell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, applicabile anche ai militari di leva, che attribuisce il diritto alla pensione privilegiata ordinaria tabellare. Ha richiamato la Corte cost., sent. n. 387/1989, secondo cui tale pensione assume carattere peculiare perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio e la sua entità è correlata alla gravità della menomazione, non al pregresso trattamento retributivo.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, che correla i fatti di servizio allo svolgimento di obblighi di natura istituzionale, richiedendo la sussistenza di elementi atti a comprovare il rilievo causale o concausale delle patologie. Su tale base la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sull’onere della prova, gravante sul proponente la domanda.
Il Collegio ha giudicato inconferente il richiamo all’art. 2087 c.c. e alla giurisprudenza sugli infortuni sul lavoro, afferenti al diverso ambito di giurisdizione del giudice ordinario, nonché il riferimento alla legge n. 231/1990, non applicabile ai soggetti di leva. Ha quindi confermato la sentenza di primo grado, che aveva escluso il nesso causale perché la partita, non autorizzata, si è svolta fuori dall’orario di servizio, richiamando Sez. I App., sent. n. 112/2024.
La Corte ha infine escluso il vizio di motivazione apparente, ricordando che esso ricorre quando la motivazione non consente di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito (Cass. n. 4448/2014; Cass. n. 25702/2020), e ha respinto l’appello, con condanna alle spese di difesa liquidate in favore del Ministero.
Nota della Redazione
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