Conto giudiziale agente riscossione: irregolarità per compensazione non provata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 205 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione non può essere redatto secondo il solo modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni, ma deve essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924, contenendo il conto di diritto e il conto di cassa. In applicazione del principio di annualità della gestione, nel conto dell’esercizio di riferimento devono essere descritte soltanto le operazioni compiute in tale esercizio e non quelle eseguite, pur se di competenza, nell’esercizio successivo. Ne consegue che la mancata iscrizione nel conto dei riversamenti e delle competenze trattenute nell’anno seguente non integra di per sé irregolarità. Resta invece irregolare, con conseguente ammanco, la compensazione di somme riscosse con crediti verso l’ente quando l’agente non offra evidenza della sua legittimità.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’esercizio 2018 resa da un agente contabile per la riscossione dei tributi di un Comune. Il conto era stato parificato e approvato ed esponeva introiti per complessivi euro 2.819,00. Il rapporto concessorio prevedeva in favore dell’agente una quota dell’11,94%, Iva inclusa, delle somme effettivamente riscosse, oltre al rimborso delle spese di notifica e di quelle inerenti alle procedure esecutive.
Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, rilevava che l’agente non aveva riversato l’intero importo riscosso, invocando una compensazione parziale con crediti e debiti reciproci verso il Comune, e contestava la mancata produzione dell’atto legittimante. L’agente eccepiva la regolarità formale del conto e negava l’ammanco, distinguendo il riscosso dal rendicontato e dal fatturato, per gli sfasamenti temporali che li separano. La questione approdava quindi alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla dedotta regolarità formale del conto. Osserva che la correttezza della compilazione secondo il modello 21 del d.P.R. n. 194/1996 non è dirimente: quel modello, ideato per gli agenti contabili interni dell’amministrazione, non consente una rappresentazione piena delle attività dell’affidatario del servizio di riscossione, quando queste si estendono dall’affidamento di un carico a una complessa serie di attività volte a provocare l’adempimento spontaneo.
Richiamando la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022; sez. giur. Veneto, sentenza n. 190/2022), la Corte afferma che il conto dell’agente della riscossione deve essere redatto ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924 e deve contenere il conto di diritto e il conto di cassa, descrivendo tutte le operazioni svolte nell’esercizio di riferimento.
Da qui la regola decisiva: in ossequio al principio di annualità della gestione, in quel conto non possono trovare posto operazioni contabili compiute nell’esercizio successivo. Sarebbe del resto impossibile, senza violare tale principio, contabilizzare nel 2018 operazioni che, pur riferibili a quella gestione, sono state eseguite, per ragioni contrattuali o di gestione, nel 2019. Sotto questo profilo i rilievi del Magistrato designato non sono condivisi.
Permane invece una censura che l’agente non ha saputo superare. A fronte delle contestazioni, egli si è limitato a sostenere che la differenza di euro 53,00 tra riscosso e rendicontato era destinata a essere compensata nell’anno successivo, senza offrire evidenza della relativa compensazione. La Corte reputa quindi sussistente sotto tale voce una irregolarità e indica il corrispondente ammanco imputabile all’agente.
La pronuncia dichiara irregolare il conto e condanna l’agente al pagamento di euro 53,00 in favore del Comune, oltre alle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate come da nota segretariale.
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Nota della Redazione
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