Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 14 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo, non come agente contabile, e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione giudiziale presuppone un debito di custodia, che si configura solo quando i beni siano organizzati in una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Ne deriva che, ove il conto rechi la mera elencazione di cespiti in uso agli uffici, privi dei requisiti minimi di individuazione dei beni custoditi, il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i soli beni soggetti a effettiva custodia.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune per l’esercizio finanziario 2023, relativo a beni iscritti nell’inventario dell’ente. Il magistrato relatore, con relazione depositata nel 2025, aveva rilevato criticità di ammissibilità e improcedibilità: il conto conteneva un’elencazione generica di beni mobili e immobili, tra cui aree attrezzate, edifici pubblici, strade, terreni e partecipazioni, senza che fossero individuabili cespiti riferibili a una gestione con debito di custodia.

La difesa dell’agente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sostenendo che questi fosse agente amministrativo con solo debito di vigilanza, non tenuto alla resa del conto giudiziale, e che i beni fossero in uso agli uffici per le ordinarie attività. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampa, registri od oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Nel sistema del D.P.R. n. 254/2002, consegnatario è il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative: da esso discende l’inversione dell’onere della prova e l’obbligo di resa del conto. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio.

Il Collegio precisa il criterio discretivo: quando la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e si configura una vera gestione contabile, soggetta al conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016, nonché, sulla non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale, Sez. Piemonte sent. 75/2018 e Sez. Liguria sent. 38/2018.

Nel caso concreto i beni risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava quindi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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