Rinuncia agli atti e estinzione del processo contabile con compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 492 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice contabile, preso atto della rinuncia, dichiara l’estinzione con pronuncia meramente processuale, senza esame del merito. Sulle spese il giudice provvede secondo la relativa disciplina, nella specie nulla disponendo. La declaratoria di estinzione presuppone la verifica della ritualità della rinuncia e l’assenza di opposizione delle controparti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento medesimo. A fondamento della domanda ha richiamato il Decreto-legge n. 78/2010, c.d. tetto salariale, sostenendo che il blocco stipendiale non poteva essere esteso alle pensioni, come già ritenuto da alcuni precedenti giurisprudenziali. Ha chiesto la condanna delle resistenti al pagamento degli arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi.

Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese, rappresentando di non aver proceduto alla notifica del ricorso né del decreto di fissazione dell’udienza. La questione giunge così al giudice in una fase in cui è la stessa parte a non coltivare più la domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della rinuncia intervenuta ad opera del ricorrente e ne trae la conseguenza processuale dell’estinzione del processo. Il percorso argomentativo è essenziale: l’unico presupposto della decisione è la sopravvenuta volontà della parte di non proseguire il giudizio.

Il giudice contabile non entra nel merito della questione prospettata, relativa all’estensione del blocco stipendiale alle pensioni. La rinuncia preclude ogni valutazione sulla fondatezza della domanda e sulla dedotta illegittimità della riliquidazione.

La pronuncia si colloca sul piano squisitamente processuale. La Corte verifica la ritualità della rinuncia, non contestata dalle controparti, e dichiara l’estinzione, regolando le spese.

Quanto alle spese, la Corte dispone “nulla”, non gravando alcuna parte del relativo onere. La scelta riflette la natura della definizione, intervenuta su iniziativa della stessa parte ricorrente in un momento antecedente alla notifica degli atti introduttivi del giudizio.

Il dispositivo fissa infine il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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