Esclusa la colpa grave dei dirigenti sul danno da incentivi eurounitari (Corte dei Conti Sez. I App. n. 23 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per la percezione indebita di contributi comunitari destinati all’assunzione di lavoratori svantaggiati, il giudice contabile deve verificare l’effettiva riconoscibilità del danno in capo all’amministrazione e la sussistenza dell’elemento soggettivo. La complessità e l’articolazione del quadro normativo eurounitario e nazionale inducono a escludere il dolo e la colpa grave in capo a chi abbia confidato negli esiti dei controlli demandati a strutture tecniche intermedie. La responsabilità resta pertanto circoscritta alla società beneficiaria e ai soggetti che abbiano consapevolmente attestato il possesso di requisiti inesistenti.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con la sentenza n. 34/2022, aveva condannato in via solidale una società, il suo rappresentante legale, un responsabile delle risorse umane e due dirigenti regionali al risarcimento di due poste di danno, per complessivi euro 208.724,87 e 2.240.388,13, in favore dell’ente regionale. L’azione era originata dall’informativa della Guardia di Finanza del 18 luglio 2018, relativa alla percezione di agevolazioni per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e diversamente abili, in carenza dei presupposti.

Tutti i destinatari della condanna hanno proposto appello, principale e incidentali. La società ha eccepito anche l’improcedibilità dell’azione per la pendenza della procedura concorsuale, mentre i dirigenti hanno contestato l’elemento soggettivo e la qualificazione dei lavoratori.

La Motivazione della Corte

Sulla giurisdizione contabile, il Collegio conferma il radicamento della competenza anche nei confronti degli amministratori della società beneficiaria. In caso di erogazione di un contributo pubblico a destinazione vincolata, il rapporto di servizio si configura tanto con la persona giuridica quanto con chi, legale rappresentante, sia incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico.

L’eccezione di improcedibilità è respinta: l’accertamento del passivo delle imprese in amministrazione straordinaria rinvia agli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, e il limite temporale dell’art. 101 l.f. non riguarda i crediti sorti dopo il fallimento.

Sulla prescrizione, la Corte ricostruisce l’exordium praescritionis collegando gli artt. 2935 e 2947 cod. civ. e l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. Il danno si esteriorizza quando diviene percepibile e riconoscibile come ingiusto. Per la prima posta, gli atti interruttivi rendono l’azione tempestiva; per la seconda, le reali situazioni lavorative pregresse sono emerse solo dall’indagine della Guardia di Finanza e l’azione è stata proposta nei termini.

Nel merito, i dirigenti regionali sono assolti per difetto di dolo e colpa grave. L’attività di erogazione era sottoposta al controllo di un’Unità Operativa Verifiche e Controlli, che aveva attestato la regolarità delle operazioni. La Corte esclude che si possa rimproverare loro una macroscopica violazione dei doveri, quando l’iter procedimentale ha coinvolto più soggetti convergenti nelle medesime valutazioni.

Quanto alla posta di maggior consistenza, il Collegio ritiene erronea l’interpretazione restrittiva della nozione di lavoratore svantaggiato. Il richiamo all’art. 2, comma 18, del Regolamento (CE) n. 800/2008, all’art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 e all’art. 54 del d.lgs. n. 276/2003 dimostra che il quadro normativo, articolato ma univoco, non consentiva di imputare condotte dolose o gravemente colpose alla società e ai suoi rappresentanti. La sentenza impugnata è pertanto confermata solo per la prima voce di danno, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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