Responsabilità del r.u.p. per opere prive di autorizzazione paesaggistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 22 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e stretto, soggetta al sistema preclusivo dell’art. 90 c.g.c., e non è proponibile in appello dal convenuto rimasto contumace in primo grado. Il responsabile unico del procedimento che attesti la conformità alla normativa vigente e l’acquisizione delle autorizzazioni di legge di un progetto esecutivo, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, pone una condotta illecita, in parte commissiva e in parte omissiva, fonte di responsabilità erariale. L’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 non consente la regolarizzazione postuma di opere che abbiano creato o aumentato volumi e superfici utili. L’utilitas ritratta dalla comunità non è compatibile con l’obbligo di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che rende inutile la spesa sostenuta.
Il Fatto
La vicenda riguarda due progetti inseriti in un unitario intervento di sistemazione del territorio: l’edificazione di un sistema di ascensori a monte e la riqualificazione di un auditorium con ludoteca a valle, anch’essa caratterizzata da un impianto elevatore. L’appellante, nella qualità di r.u.p., aveva validato il progetto esecutivo del secondo intervento, attestandone la conformità alla normativa vigente e certificando l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie.
L’attestazione era inveritiera: mancava la autorizzazione paesaggistica, poiché l’area era sottoposta a vincolo e situata in un parco nazionale. Solo nell’ottobre 2018 l’appellante richiese la sanatoria, accolta dall’ufficio regionale nel novembre 2019 unicamente per l’impianto elevatore, con ordine di rimessione in pristino dei restanti luoghi. La Sezione territoriale lo aveva condannato al pagamento di 545.247,66 euro, oltre accessori, circoscrivendo il danno al costo delle opere rimaste insanabili ed escludendo il concorso degli amministratori locali. Rimasto contumace in primo grado, l’appellante propone gravame articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Anzitutto la Corte affronta, d’ufficio, la questione della sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c. Il giudizio non va sospeso, poiché il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il diniego di sanatoria risulta rinunciato dal comune, come attestato dalla nota ministeriale e confermato in udienza. La Corte ricorda che la natura formalmente amministrativa del rimedio, per la sua valenza giustiziale, non ne escluderebbe l’astratta riconducibilità alle controversie amministrative (Cass., ord. n. 6698/2022), ma nel caso concreto la pregiudizialità è venuta meno per rinuncia.
Nel merito il gravame è infondato. Quanto al primo motivo, l’eccezione di prescrizione non è proponibile in appello dal convenuto contumace in primo grado. Si tratta di eccezione in senso proprio e stretto, sottoposta al rigido sistema preclusivo dell’art. 90 c.g.c. L’unica deroga concerne l’ipotesi in cui la mancata estensione degli effetti dell’eccezione sollevata da altri pregiudichi il condebitore eccipiente (Cass. n. 7987/2021), ipotesi non configurabile perché gli altri convenuti sono stati assolti.
Quanto alla dedotta sanabilità delle opere, la Corte richiama l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che non consente la regolarizzazione postuma di opere che abbiano creato o aumentato volumi e superfici utili, secondo univoca giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, n. 6300/2020; TAR Campania, Napoli, n. 837/2020). La relazione regionale ha accertato la trasformazione dell’area con incrementi volumetrici. Sintomatica è la rinuncia del comune all’impugnativa, indice dell’inverosimiglianza della tesi difensiva.
Accertata l’illegittimità dei lavori, la condotta illecita del r.u.p. è manifesta: in parte commissiva, per aver attestato la regolarità autorizzatoria; in parte omissiva, per non aver verificato la compatibilità paesaggistica. La normativa ratione temporis vigente (art. 112, d.lgs. n. 163/2006; artt. 47-48, d.P.R. n. 554/99) delinea funzioni e responsabilità del r.u.p. La richiesta di sanatoria avanzata solo nel 2018 evidenzia la consapevolezza dell’inadempimento integrante il c.d. dolo civile contrattuale, sufficiente ai fini dell’imputazione soggettiva, trattandosi di condotta anteriore all’entrata in vigore dell’art. 21, d.l. n. 76/2020.
Infine, l’utilitas invocata non è compatibile con l’obbligo di riduzione in pristino, che rende inutile la spesa. La sentenza impugnata è confermata; le spese di giudizio, liquidate in 96,00 euro, seguono la soccombenza, con nulla per le spese di difesa.
Nota della Redazione
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