Coefficiente del 2,44% per la quota retributiva dei militari nel sistema misto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 27 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non può essere letto in modo da applicare l’aliquota fissa del 44% anche a chi, al 31 dicembre 1995, aveva maturato meno di quindici anni, poiché quella misura presuppone il raggiungimento del quindicesimo anno di anzianità. Il divieto di nova in appello non è violato quando la domanda originaria era volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico e il richiamo alla successiva giurisprudenza nomofilattica si colloca nel medesimo ambito.

Il Fatto

Un pensionato, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, aveva ottenuto in primo grado il rigetto del ricorso con cui chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice territoriale aveva rilevato che, alla data del 31 dicembre 1995, il ricorrente non aveva maturato un’anzianità superiore a quindici anni.

L’interessato ha proposto appello deducendo error in iudandando e l’errata interpretazione della norma, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021. Ha precisato che la domanda originaria non era limitata all’applicazione fissa del 44%, ma mirava al riconoscimento del diritto con il coefficiente maggiore o con quello minore ritenuto dovuto. L’Istituto previdenziale ha chiesto il rigetto, invocando la pronuncia n. 1/2021 delle Sezioni Riunite e, in subordine, l’applicazione dell’aliquota ridotta.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’appello, poiché i motivi prospettati consistono in asseriti errori di diritto, rientranti nei limiti dell’art. 170 c.g.c. per i giudizi in materia di pensioni. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro delineato dalla legge n. 335/1995, che ha definito tre sistemi di calcolo: contributivo per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato diciotto anni, misto per chi ne aveva maturati meno di diciotto.

La normativa non specifica in termini esaustivi quale aliquota applicare al personale militare per la quota sino a diciotto anni nel sistema misto. Le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM hanno chiarito che la quota retributiva non va calcolata invariabilmente con l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, ma tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

Con la successiva n. 12/2021/QM, le Sezioni Riunite hanno esteso il principio anche ai militari con meno di quindici anni di servizio al 31 dicembre 1995, enunciando che la quota retributiva va calcolata applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La Corte ha osservato che sotto i quindici anni non si applica l’aliquota del 44%, e che la disciplina del 1973, che prevedeva il 35% per i civili e il 44% per i militari al raggiungimento del quindicesimo anno, deve ora essere letta alla luce delle modifiche intervenute.

Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del divieto di nova in appello, perché il ricorso originario era finalizzato alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Ha quindi accolto parzialmente l’appello, applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile al 31 dicembre 1995, con i relativi arretrati maggiorati degli accessori di legge, compensando le spese di difesa in ragione del sopravvenuto intervento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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