Carenza di personale e disorganizzazione escludono la colpa grave per il ritardo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 58 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, non può desumersi dal solo inadempimento di un obbligo di servizio. Occorre la doppia valutazione del fondamento normativo della regola cautelare e del concreto grado di esigibilità della condotta, condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, in concreto. Non integra colpa grave l’inerzia del funzionario quando il ritardo nel pagamento delle spese di soccombenza sia determinato da un’oggettiva carenza di personale e dalla disorganizzazione dell’ente, accertate e riconosciute dalla stessa amministrazione, circostanze che incidono sull’elemento psicologico e interrompono il nesso causale con il pregiudizio erariale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio conveniva in giudizio un funzionario amministrativo ed economo della Regione Lazio, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in € 10.680,42, di cui € 1.530,42 per danno patrimoniale diretto e € 9.150,00 per danno da disservizio. L’addebito riguardava l’omesso pagamento di due richieste di rimborso di spese giudiziali liquidate in altrettanti contenziosi tributari nei quali la Regione era rimasta soccombente.
Con sentenza n. 715/2022 la Sezione territoriale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il funzionario solo per il danno pari alle maggiori spese di giudizio, complessivi € 1.143,12, oltre interessi e spese, e rigettando la richiesta di danno da disservizio per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Avverso tale pronuncia l’interessato proponeva appello, lamentando l’insussistenza dell’inosservanza dei doveri di servizio, della colpa grave e del nesso causale, ed eccependo la compensatio lucri cum damno. Resistevano la Procura generale e la Regione Lazio, intervenuta ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio. Poiché la Procura non ha impugnato il capo di rigetto relativo al danno da disservizio, su tale profilo si è formato il giudicato interno: il thema decidendum resta limitato al pagamento delle spese delle due sentenze tributarie.
Nel merito, la Corte ribadisce che la colpa grave è configurabile solo in presenza di una evidente e marcata trasgressione dei doveri di servizio, ex ante ravvisabile e riconoscibile per dovere d’ufficio, che si concretizzi nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto o in una grave imperizia, quando non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà. Richiama la sentenza Corte cost. n. 371 del 20.11.1998, che ha ritenuto legittima la limitazione della responsabilità alla sola colpa grave, e la giurisprudenza contabile sulla doppia valutazione e sul giudizio prognostico ex ante.
La Corte rileva che le schede di assegnazione tratte dall’applicativo PROSA, poste a fondamento della condanna, non sono sufficienti a provare la responsabilità. Preliminare all’assegnazione è infatti la decisione dell’Avvocatura regionale se impugnare o meno le sentenze sfavorevoli e, solo dopo, la comunicazione al funzionario di procedere al pagamento. Nel caso di specie non risulta prodotta né la decisione finale dell’Avvocato coordinatore, né la successiva comunicazione al dipendente, né alcun monitoraggio dei ritardi, né l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165/2001.
Determinante è poi l’accertata carenza di personale. Il funzionario, unico titolare dell’economato, gestiva centinaia di sentenze tributarie con il supporto di una sola unità. La richiesta di potenziamento dell’ufficio, formalizzata e condivisa dal coordinatore amministrativo, e la necessità di almeno due funzionari aggiuntivi risultano espressamente riconosciute in una riunione del 9.10.2018. Tale oggettiva disorganizzazione, nota all’amministrazione, incide sull’elemento psicologico e sul nesso causale.
Sul nesso causale, condotto secondo il criterio della condicio sine qua non e della regolarità causale, la Corte esclude che il pregiudizio sia conseguenza diretta della condotta. Accoglie pertanto l’appello e riforma la sentenza impugnata, liquidando le spese in favore dell’appellante a carico della Regione Lazio.
Nota della Redazione
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