L’iscrizione all’anagrafe degli agenti contabili fonda la presunzione di persistenza dell’incarico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 118 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resa del conto giudiziale, l’iscrizione di un soggetto nell’anagrafe degli agenti contabili di cui all’art. 138 c.g.c., in assenza di comunicazioni di variazione da parte dell’amministrazione, fonda una presunzione iuris tantum di persistenza dell’incarico per le annualità successive a quella della comunicazione originaria. Ne deriva che, ove non risulti il tempestivo deposito del conto, sussistono i presupposti per la comunicazione dell’omissione al pubblico ministero e per l’istanza di resa del conto ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. d), c.g.c. La valenza probatoria dell’anagrafe, alimentata dalle stesse amministrazioni, costituisce il momento iniziale dell’accertamento del mancato deposito.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., di accertare l’omissione dell’obbligo di resa dei conti giudiziali per gli esercizi 2018 e 2020, gestione “Tesoreria”, da parte dell’agente contabile di un Comune, individuato in una banca e non costituitosi in giudizio.
Il Giudice monocratico ha rigettato il ricorso con decreto fuori udienza, ritenendo incerta l’individuazione dell’agente contabile perché desunta solo dai conti depositati negli esercizi precedenti, senza documentazione attestante l’attualità della nomina per l’annualità considerata. La Procura ha proposto opposizione avverso il decreto negativo, sostenendo che l’individuazione era stata effettuata dall’ufficio normativamente designato alla tenuta dell’anagrafe, ossia la Segreteria della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 138 c.g.c., che disciplina l’anagrafe degli agenti contabili. La norma attribuisce alle amministrazioni l’onere di comunicare alla sezione giurisdizionale i dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto. Tali dati devono essere comunicati “costantemente”, insieme alle variazioni relative a ciascun agente e a ciascuna gestione.
Da questa struttura l’organo giudicante ricava una conseguenza precisa: in assenza di comunicazioni di variazione, deve ritenersi che l’agente contabile sia rimasto il medesimo anche per le annualità successive a quella della comunicazione originaria. L’alimentazione dell’anagrafe è, infatti, di competenza esclusiva delle amministrazioni, sulle quali ricade il rischio dell’inerzia.
La Corte richiama poi l’art. 140, comma 4, c.g.c., che impone alla Segreteria della Sezione una verifica annuale del tempestivo deposito del conto e, in caso di omissione accertata, la comunicazione al pubblico ministero. Tale previsione conferma la valenza probatoria dell’anagrafe quale momento iniziale del processo di accertamento del mancato deposito.
Sul piano processuale, l’art. 141, comma 1, lett. d), c.g.c. consente al pubblico ministero di promuovere il giudizio per la resa del conto quando l’omissione sia “rilevata dalle risultanze dell’anagrafe di cui all’art. 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione”. Il materiale probatorio in atti è dunque sufficiente a ritenere dimostrato l’omesso deposito. La Corte concorda con la Procura nel ravvisare una vera e propria presunzione iuris tantum relativa all’identità dell’agente contabile e alla tipologia della gestione.
Il ricorso in opposizione è quindi accolto. All’agente contabile è assegnato un termine perentorio di 120 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento per la presentazione all’amministrazione dei conti giudiziali, esercizi 2018 e 2020, gestione “Tesoreria”. All’amministrazione è assegnato il termine di ulteriori 60 giorni per gli altri adempimenti di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. e per il deposito dei conti muniti di attestazione di parifica, con obbligo di segnalare il mancato rispetto del termine. Non vi è luogo a provvedere sulle ulteriori richieste, con riserva in caso di inutile decorso dei termini. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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