Parifica del rendiconto regionale con riserva e non parifica delle poste prive (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 216 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, la decisione ha ad oggetto la regolarità dei dati contabili e dei saldi che il conto esprime, con cognizione limitata al saldo e ai titoli sottostanti, e ha struttura bifasica, officiosa e necessaria, in unico grado. La Sezione regionale di controllo può definire il giudizio, per singole poste, con parifica con riserva, quando la complessità normativa e interpretativa non rende esigibile la conformità immediata, lasciando all’Amministrazione un tempo per l’adeguamento. Le poste di residuo attivo ultraquinquennali, prive di documentazione giustificativa del mantenimento, sono non parificabili per difetto di titolo, con conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo è stata investita del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023. La proposta di legge regionale di approvazione del rendiconto era stata adottata con deliberazione di Giunta, poi confermata con successiva deliberazione di determinazioni che ha riapprovato gli allegati.

Espletata l’istruttoria e trasmessi i deferimenti dei magistrati relatori, si è svolto il contraddittorio con l’Amministrazione regionale e con la Procura regionale, concluso con memorie e requisitoria. La Procura ha chiesto di non parificare numerose poste, segnalando la conservazione di residui non più esigibili, la gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo perdite delle partecipate e il contrasto sulla gestione regionale del TFR. La Regione ha ribadito le proprie difese e prodotto l’adeguamento in sede di riapprovazione del progetto di rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del giudizio. Il parametro non è costituito solo dalle leggi di bilancio, ma dal complesso diritto sul bilancio, che impone la corretta iscrizione delle poste e l’esistenza di un titolo valido. La decisione di parifica fa stato solo sui saldi, senza acquiescenza sui titoli sottostanti, e produce effetti conformativi indiretti in caso di rideterminazione, in ragione del principio di continuità del bilancio.

Il giudizio deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio e della pubblicità, in sede istruttoria e in pubblica adunanza, per consentire all’organo ausiliato di dedurre sull’ipotesi istruttoria. Su queste basi la Sezione esamina le richieste della Procura.

Quanto al TFR, i dubbi sulla persistente applicabilità della disciplina regionale di gestione autonoma sono ritenuti sussistenti, ma non ridondanti sul rendiconto 2023, poiché la legge regionale di copertura del disavanzo sanitario incide sugli esercizi successivi. La Sezione ritiene necessari ulteriori elementi sulla quantificazione delle risorse, pregiudiziale alla valutazione delle modalità di contabilizzazione e delle eventuali questioni di legittimità costituzionale, solo adombrate dalla Procura. Per queste poste dispone parifica con riserva, strumento che segnala una discrasia prospettica e impegna l’ente a rimuoverla.

Nel merito contabile, la Sezione riscontra il rispetto degli equilibri di bilancio, del saldo di finanza pubblica e dei limiti di indebitamento e di spesa per il personale. Rileva però che il riaccertamento ordinario dei residui è stato approvato in assenza del parere preventivo del Collegio dei Revisori e che la deliberazione del rendiconto è stata adottata prima del riaccertamento e senza asseverazione sui crediti e debiti reciproci verso gli organismi partecipati. Numerosi residui attivi ultraquinquennali risultano privi di documentazione giustificativa del mantenimento; un residuo è mantenuto per mero errore materiale, pur essendo già eliminato. Da qui la non parifica delle poste per complessivi euro 4.996.852,71, con rideterminazione del risultato di amministrazione. Accoglie invece le difese su alcuni residui non incisi da prescrizione o già cancellati.

La Sezione accerta poi un minor vincolo sul capitolo di entrata n. 23225, per mancata svalutazione nel fondo crediti di dubbia esigibilità, e ridetermina il FCDE in diminuzione. Prende atto dell’incremento del fondo contenzioso e del conseguente aumento del disavanzo, che passa a euro 100.448.978,62. Supera le criticità sul fondo perdite delle partecipate e sul fondo passività potenziali, e approva la relazione allegata con i rilievi sulla gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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