Danno da disservizio per mancata sostituzione di audiometro obsoleto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 361 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio, quale species del danno erariale, è configurabile ogni volta che la condotta commissiva o omissiva del pubblico dipendente, connotata da dolo o colpa grave, provochi una disarticolazione dei moduli organizzativi e lo sviamento delle attività della struttura, con conseguente mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto alle risorse impiegate. La mancata resa della prestazione dovuta e lo spreco di personale e di risorse non utilizzate o male utilizzate integrano il pregiudizio, che ricomprende i costi fissi sostenuti per una struttura rimasta inoperosa. Il dirigente che, informato della residua operatività di un solo macchinario ormai obsoleto, resti inerte di fronte alle reiterate segnalazioni, risponde a titolo di colpa grave, poiché non può invocare l’affidamento su apparecchiature in realtà non funzionanti. Il potere riduttivo del giudice contabile consente di ridurre equitativamente il danno in considerazione delle difficili condizioni in cui la prestazione è stata resa.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore di una unità operativa di un nosocomio, contestando un danno erariale da disservizio conseguente alla mancata tempestiva sostituzione di un audiometro ormai obsoleto. Secondo l’accusa, dal gennaio 2023 le prestazioni audiometriche dell’ambulatorio erano state interrotte, con disagio per gli utenti del bacino di riferimento e sospensione delle prestazioni diagnostiche, riattivate solo dall’agosto 2023 a seguito dell’acquisto di due nuovi macchinari.

La pretesa attorea quantificava il pregiudizio in complessivi euro 9.896,64, muovendo da una media di 7,5 prestazioni giornaliere dal valore medio di euro 9,76 ciascuna per il periodo dal 13 gennaio al 9 agosto 2023. Il convenuto, costituitosi, ha contestato l’addebito, eccependo l’assenza di poteri decisori in materia di acquisti, la carenza di personale, le difficoltà legate all’emergenza pandemica e la scomparsa di due audiometri mai denunciati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la domanda attorea parzialmente fondata. In primo luogo ha confermato la sussistenza del danno da disservizio, rilevando come sia incontestato che, a seguito del guasto occorso il 13 gennaio 2023 all’unico audiometro funzionante, l’ambulatorio abbia interrotto la propria operatività e le audiometriste in servizio siano state adibite ad altre mansioni.

La Corte ha respinto la tesi difensiva fondata sulla natura tributaria del ticket sanitario. A prescindere da ogni approfondimento sulla qualificazione giuridica di tale somma, il pregiudizio è immediatamente percepibile: i pazienti sono stati costretti a ricorrere a strutture più lontane e presumibilmente più affollate, mentre l’azienda ha comunque sostenuto costi fissi per una struttura non utilizzata.

Richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui il danno da disservizio inerisce alla non giustificata retribuzione e a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse, il Collegio ha condiviso il criterio di quantificazione equitativa impiegato dalla Procura. L’apprezzamento equitativo, si è precisato, è ammesso quando sia comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito e la regola applicata non contrasti con i principi ispiratori della disciplina.

Quanto alla condotta, la Corte ha confermato la competenza della struttura dirigenziale ad adottare i provvedimenti necessari, desumibile dalle disposizioni organizzative interne e dal fatto che la successiva procedura di acquisto fu effettuata proprio dalla medesima unità. Il dirigente era stato reso edotto, con comunicazione del settembre 2022, della residua operatività di un solo audiometro, con invito ad attivare urgentemente le procedure di sostituzione: ciononostante è rimasto inerte, non dando seguito ad alcuna segnalazione.

Il Collegio ha quindi escluso il dolo, ravvisando una condotta gravemente colposa, e ha confermato il nesso causale tra l’inerzia e il danno, precisando che la pregressa scomparsa di due macchinari, pur avendo inciso sul rischio di interruzione del servizio, non vale a elidere la connessione causale. È stata esclusa l’operatività della limitazione di responsabilità del decreto-legge n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, poiché la cessazione dello stato di emergenza pandemica era stata dichiarata con decorrenza dal 31 marzo 2022.

In sede di quantificazione, la Corte ha escluso i mancati incassi successivi al 6 aprile 2023, data in cui la condotta inerte è cessata, rideterminando il danno in euro 3.734,82. Ha poi esercitato il potere riduttivo, tenendo conto delle difficili condizioni in cui la prestazione è stata resa, e ha ridotto ulteriormente la somma a euro 2.000,00, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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