Cumulo gratuito della pensione di inabilità e inesistente trasferimento dei contributi (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 51 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito di cui all’art. 1, comma 240, legge n. 228/2012 consente la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni, senza che ciò comporti il materiale trasferimento dei contributi da una gestione all’altra. La ricostruzione della posizione assicurativa non muta per effetto della sola ricodificazione della categoria pensionistica da IOCPDEL a IOCUM, poiché le contribuzioni permangono allocate nelle rispettive gestioni di pertinenza. Il cumulo si distingue dalla ricongiunzione e dalla totalizzazione, essendo configurato come istituto alternativo e privo di oneri per l’assicurato. Ne consegue che il pregiudizio economico va verificato sull’importo concreto del trattamento e non sul nomen della categoria.

Il Fatto

L’appellante, già dipendente del servizio sanitario nazionale, era stata posta in quiescenza con riconoscimento della pensione diretta di inabilità a carico della gestione degli ex dipendenti degli Enti Locali, categoria IOCPDEL. A seguito di un errore nel computo di periodi di servizio prestati presso strutture sanitarie lombarde, l’INPS ha rideterminato d’ufficio il trattamento, liquidando una pensione di inabilità in cumulo di categoria IOCUM, nella quale hanno trovato valorizzazione anche contributi afferenti a un pregresso rapporto con una casa di cura privata.

La pensionata ha agito in primo grado per ottenere il ripristino della categoria originaria e la riliquidazione del trattamento, lamentando un asserito trasferimento della propria posizione assicurativa dalla gestione pubblica a quella privata. Il giudice unico delle pensioni ha rigettato il ricorso, declinando altresì la giurisdizione contabile sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla ricostruzione sistematica degli strumenti previsti per i soggetti con contribuzione frammentata. La ricongiunzione, disciplinata dagli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979, trasferisce le posizioni assicurative presso un’unica gestione previo pagamento di un onere correlato alla riserva matematica individuale. La totalizzazione, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 42/2006, opera invece come fictio iuris, cumulando i periodi senza unificarli e ripartendo il trattamento pro quota tra gli enti, con metodo contributivo e subordinatamente a specifici requisiti anagrafici e contributivi.

Il cumulo gratuito introdotto dall’art. 1, commi 239-248, legge n. 228/2012 si colloca in posizione alternativa rispetto ai due istituti. Esso consente di unificare i periodi non coincidenti senza trasferimento materiale della contribuzione, che resta allocata nelle singole gestioni. Ciascun ente determina il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento, con liquidazione a carico dell’INPS.

La Corte rileva che la posizione dell’appellante ricade esattamente nell’art. 1, comma 240, legge n. 228/2012, che impone di liquidare la pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, anche quando i requisiti siano maturati in una sola di esse. L’operato dell’INPS è pertanto conforme: i contributi afferenti al rapporto privato non erano stati oggetto di ricongiunzione presso la gestione pubblica, non essendo stata fornita prova della relativa domanda e del pagamento degli oneri.

Le risultanze documentali — segnatamente i due estratti conto del 2022 e del 2023 — smentiscono la tesi dell’arbitraria cancellazione della contribuzione pubblica: i servizi iscritti al FPLD e quelli accreditati presso la CPDEL restano del tutto distinti. La Corte esclude altresì qualsiasi pregiudizio economico, poiché il nuovo trattamento di categoria IOCUM è di importo superiore al precedente, con arretrati lordi riconosciuti per euro 33.101,65.

Quanto al Fondo Credito, la doglianza è priva di fondamento: dalla determina di liquidazione risulta che la pensionata non ha aderito al fondo, senza che la mancata adesione possa imputarsi alla dedotta cancellazione contributiva. La statuizione sulle spese di primo grado resiste alle censure, avendo il giudice applicato correttamente l’art. 31, comma 1, cod. giust. cont. in ragione della soccombenza. L’appello è pertanto respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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