Art. 12-ter.
(( (Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito).))
((
1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca e' pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca e' pari ad almeno euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresi' alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonche' agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.))
((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
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