Controllo spese elettorali: nessuna irregolarità nella rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 154 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della verifica di conformità alla legge delle spese e delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è tenuto ad accertare la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute. Il controllo si svolge nei confronti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale. All’esito dell’istruttoria, il Collegio accerta la assenza di irregolarità nella rendicontazione, disponendo la trasmissione della deliberazione e del referto all’organo competente e la trasmissione delle risultanze ai delegati di lista. Il termine di sei mesi per la conclusione delle verifiche decorre in modo unitario dalla data di ricezione dell’ultimo consuntivo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha istituito, con decreto del Presidente della medesima Sezione, il Collegio di controllo sulle spese elettorali per la tornata elettorale del 2023. Il Collegio è composto da tre magistrati ed è competente a verificare la regolarità delle spese e delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Nell’ambito di tale verifica rientra il Comune di Torre del Greco, interessato dalla consultazione elettorale del 14/15 maggio 2023 e dal successivo turno di ballottaggio del 28/29 maggio 2023. La questione riguarda le 27 liste che hanno preso parte alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi elettivi comunali, e la documentazione da esse trasmessa alla Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 6 luglio 2012, n. 96, che disciplinano le campagne elettorali e il controllo dei rendiconti. In particolare, l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute. Il perimetro soggettivo dell’attività di controllo è poi stato ridefinito dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014, che ha innalzato la soglia demografica a 30.000 abitanti.

Il Collegio dà atto di aver ricevuto, in via preliminare, la relazione conclusiva dell’attività istruttoria svolta dal servizio di supporto, riferita alle 148 liste partecipanti complessivamente alla campagna elettorale 2023 nei comuni interessati. Su tale base ha potuto procedere alla verifica riguardante le 27 liste del solo Comune di Torre del Greco.

La motivazione affronta poi un profilo di carattere procedimentale. Il Collegio ha individuato nella data di ricezione dell’ultimo consuntivo, pervenuto via PEC, il dies a quo unico, valevole per tutti i comuni, dal quale calcolare il termine di sei mesi previsto dall’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993. La scelta consente di garantire uniformità nella decorrenza del termine rispetto alle diverse formazioni politiche.

All’esito dell’istruttoria, il Collegio rileva che non emergono irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti delle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale. L’accertamento è espresso in termini positivi: il controllo di conformità non ha evidenziato scostamenti rispetto alla legge, con conseguente assenza di irregolarità.

Sul piano delle conseguenze, il Collegio dispone la trasmissione di copia della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la diffusione ai delegati di lista e ad assicurarne l’adeguata pubblicità ai sensi di legge. L’accertamento positivo non determina quindi alcuna sanzione, ma esaurisce l’attività di controllo con la comunicazione agli organi destinatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *