Parere negativo sulla costituzione di una CER in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 144 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma societaria da parte di un ente locale è soggetta al controllo preventivo ex art. 5, comma 3, TUSP e richiede una motivazione analitica ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP. Poiché la disciplina europea e nazionale sulle CER non impone alcuna veste giuridica, lasciando libertà di forme al soggetto che sia autonomo, a partecipazione aperta e senza scopo di lucro principale, l’amministrazione deve dimostrare l’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative. La motivazione deve inoltre dare conto della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, della convenienza economica e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere è negativo quando difettano l’analisi comparativa delle alternative, il collegamento dell’oggetto sociale alle finalità istituzionali e l’attendibilità dei dati previsionali.
Il Fatto
Un Comune campano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha stabilito di costituire una comunità energetica rinnovabile e solidale nel modello della cooperativa di comunità, impresa sociale ETS. L’ente ha richiamato la relazione sulle motivazioni analitiche ex art. 5 d.lgs. n. 175/2016, nonché l’atto costitutivo e lo statuto della costituenda cooperativa, impegnandosi a sottoscrivere una quota di valore irrisorio.
L’operazione era stata avviata a seguito di un avviso regionale per la promozione delle CER nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Interrogata sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, la Sezione ha chiesto documentazione integrativa, poi trasmessa dall’ente, ed ha espresso il proprio parere.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione del controllo preventivo, collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, il Collegio precisa che lo scrutinio investe i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione. Sussistono i presupposti soggettivi, essendo il Comune riconducibile all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e quelli oggettivi, trattandosi di costituzione di una società cooperativa, tipo consentito dall’art. 3 TUSP.
Sul piano dei vincoli finalistici, la Corte osserva che l’art. 4 TUSP impone che la società abbia per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Nel caso concreto, però, l’oggetto sociale delineato dallo statuto elenca una gamma amplissima di attività, in larga parte estranee alle funzioni proprie di una CER e non riconducibili ai fini istituzionali di un ente locale. Non risulta soddisfatto né il vincolo di scopo né quello di attività, poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili non emerge come attività prevalente e la deliberazione non offre alcuna motivazione analitica di collegamento con le finalità istituzionali.
Quanto all’art. 5, comma 1, TUSP, la Sezione rileva che la normativa europea e nazionale configura la CER come soggetto giuridico a forma libera, purché autonomo, a partecipazione aperta e volontaria e senza scopo di lucro principale. Da ciò deriva la necessità di una motivazione qualificata sull’infungibilità dello strumento societario, che l’ente ha invece fondato sulla sola impossibilità di gestione diretta. Manca ogni valutazione comparativa delle alternative e ogni analisi dei punti di forza e di debolezza delle opzioni praticabili.
Sul versante economico-finanziario, la Corte richiama ancora le Sezioni riunite n. 16/2022 sulla duplice accezione, oggettiva e soggettiva, della sostenibilità. Il piano previsionale richiamato in delibera non era allegato alla richiesta di parere; lo studio di fattibilità poi trasmesso ha durata ventennale anziché triennale e si fonda su una platea di soci meramente potenziale, non suffragata da alcun dato sulle manifestazioni di interesse. La Corte segnala inoltre il contrasto con gli artt. 2521 e 2522 cod. civ. e l’assenza di copertura finanziaria per la quota da sottoscrivere.
Infine, la consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP non è stata svolta sullo schema di atto deliberativo, ma su un generico incontro informativo. Per tutte queste ragioni il Collegio esprime parere negativo e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.