Incremento di partecipazione già detenuta escluso dal controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 184 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, ha ad oggetto esclusivamente gli atti con cui l’amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualità di socio, mediante costituzione di una società o acquisto di una partecipazione. Ne restano esclusi gli atti che producono un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta. In tale ipotesi la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere, non essendo configurabile l’obbligo di trasmissione dell’atto deliberativo.

Il Fatto

Il Comune di Brentino Belluno, con deliberazione consiliare, ha stabilito di acquistare azioni di una società per azioni già partecipata, detenendo una quota minoritaria, al fine di raggiungere la parificazione delle partecipazioni tra i soci. L’operazione prevedeva l’acquisto di un pacchetto azionario per un importo nominale complessivo di € 13.440,00.

L’atto deliberativo è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’Ente ha successivamente comunicato che l’acquisto non era ancora stato perfezionato, non essendo decorso il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima disposizione. La Sezione è stata quindi chiamata a verificare la propria competenza sull’atto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022 ha attribuito alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società a partecipazione pubblica. L’amministrazione deve inviare l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione, e la Corte delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP.

Il percorso argomentativo muove dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/QMIG/2022, che ha delineato la fisionomia della funzione come attività di controllo collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione. La Corte è chiamata a verificare l’analitica motivazione dell’atto in ordine alla necessità della società, alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il passaggio decisivo è però rappresentato dalla deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG delle Sezioni Riunite, secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli esclusi. L’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio ambito oggettivo ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio.

Nel caso concreto il Comune era già proprietario di azioni ordinarie della società, con una partecipazione pari al 4,49%, destinata a salire al 5,00% per effetto dell’acquisto. L’operazione non determinava dunque l’assunzione ex novo della qualifica di socio, ma un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione della deliberazione all’Ente, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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