Rigetto per difetto di prova nel ricalcolo della pensione d’inabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 391 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per la rideterminazione della pensione d’inabilità grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare l’errore di calcolo del trattamento, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La mera prospettazione della possibile erroneità della determinazione pensionistica, non accompagnata da alcun elemento probatorio, rende la domanda generica ed esplorativa e ne impone il rigetto. L’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ente previdenziale va respinta quando la residenza del ricorrente al momento della presentazione del ricorso risulti documentalmente confermata nella circoscrizione del giudice adito. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, già in servizio presso la Polizia di Stato con qualifica di Assistente Capo Coordinatore dal 16.11.1987 al 27.11.2019, è stata dispensata dal servizio per inabilità fisica e ha ottenuto dall’INPS una pensione d’inabilità, liquidata con il sistema misto e decorrenza dal 27.11.2019.

Ritenendo che il trattamento fosse stato determinato senza applicare la maggiorazione contributiva prevista per le pensioni d’inabilità, la ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione. L’INPS si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale in favore della Sezione Campania e, nel merito, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha esaminato anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, respingendola. Dal certificato di residenza storica prodotto dal difensore della ricorrente emerge che il trasferimento dal comune di Roma è avvenuto in data 16.03.2023, successivamente alla presentazione del ricorso, avvenuta nel 2022. Alla data rilevante, dunque, la ricorrente risiedeva nella circoscrizione del giudice adito.

Nel merito, la Corte ha rilevato il carattere vagamente esplorativo della domanda. La ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 1, commi 6, 12, 15 e 17, della legge n. 335/1995 e dell’art. 2, comma 3, della legge n. 222/1984, senza tuttavia allegare alcun mezzo di prova a sostegno dell’assunto di non corretta determinazione del trattamento pensionistico.

Il Collegio ha richiamato il principio generale dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La ricorrente si era limitata a sostenere la possibile erroneità del calcolo, pretendendo una mera verifica della correttezza del trattamento, senza dedurre elementi concreti idonei a dimostrare l’errore.

L’INPS aveva d’altra parte documentato di aver applicato, con atto del 13.04.2023, l’aliquota prevista dall’art. 54 del T.U. n. 1092/1973, nella misura stabilita dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, e di aver liquidato la pensione sulla base dei servizi e delle voci stipendiali certificati dal Ministero della Difesa con modello PA04.

Da ciò la reiezione del ricorso. La Corte ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite per giusti motivi, nulla statuendo per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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