Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 33 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000. All’esito dell’analisi dei referti trasmessi dai vertici dell’ente, la Sezione accerta il livello di adeguatezza del sistema, distinguendo tra funzionamento pieno, parziale o inadeguato. Il riscontro di una parziale adeguatezza non integra di per sé una sanzione, ma impone all’amministrazione di adottare misure correttive coerenti con le raccomandazioni formulate nella parte motiva. Il controllo interno conserva natura collaborativa e mira a verificare se l’assetto amministrativo dell’ente sia idoneo a perseguire gli obiettivi gestionali e a sanare le criticità emerse.

Il Fatto

Un ente locale ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 148 del TUEL e secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie. Il referto 2020 è pervenuto tramite il sistema ConTe, quello 2021 tramite il sistema LimeFit.

Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale. Il Presidente ha disposto la trattazione in camera di consiglio. Due sono le annualità esaminate congiuntamente dalla Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo dei controlli interni degli enti locali, come riformato dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. Il sistema si articola in diverse tipologie: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi. Ciascuno risponde a una funzione specifica ma integrata.

Passando all’esame del caso, la Corte rileva criticità in più ambiti. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente utilizza esclusivamente la tecnica dell’estrazione casuale semplice, senza valorizzare criteri quantitativi, legati all’impatto sul bilancio, né qualitativi, connessi alla natura degli atti. La Sezione osserva che sarebbe utile affiancare al sorteggio puramente casuale parametri selettivi più consapevoli.

In materia di controllo di gestione, emerge una debolezza funzionale: il controllo non si avvale di una contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia e non è in grado di incidere tempestivamente sull’attività in corso, determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Quanto al controllo strategico, la Corte rileva che non è operativamente integrato con il controllo di gestione e non utilizza le informazioni della contabilità analitica per orientare le decisioni su allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie.

Sul controllo sulla qualità dei servizi, l’ente non ha adottato la Carta dei servizi per tutti i servizi erogati, non effettua confronti sistematici di benchmarking e non ha documentato l’innalzamento degli standard. Il controllo sugli organismi partecipati presenta un profilo di criticità nel mancato monitoraggio delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Le appendici relative all’emergenza Covid, al lavoro agile e al PNRR confermano un quadro di parziale maturità, con un miglioramento registrato nel passaggio dal 2020 al 2021. All’esito di tale analisi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive secondo le considerazioni e le raccomandazioni espresse nella parte motiva, riservandosi ogni ulteriore valutazione nei successivi controlli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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