Rientro dall’estero del dirigente scolastico e riassegnazione alla sede di titolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 45 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rientro in Italia del personale dirigente scolastico, la locuzione “in subordine” contenuta nell’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 64/2017 non subordina la riassegnazione ad altra scuola della medesima regione alla sola verifica di una sopravvenienza oggettiva che renda impossibile il ritorno alla sede di ultima titolarità. Essa riserva all’amministrazione la valutazione discrezionale delle circostanze che rendano inopportuna quella riassegnazione, nel bilanciamento tra l’interesse del dipendente e il buon andamento dell’organizzazione scolastica. Il controllo di legittimità della Corte dei conti non può sindacare tale scelta in assenza di palese irragionevolezza o illogicità, né di violazione dei limiti esterni della discrezionalità.
Il Fatto
Una dirigente scolastica in servizio presso un istituto napoletano viene assegnata, per alcuni anni scolastici, presso una circoscrizione consolare all’estero, con collocamento fuori ruolo concesso dall’amministrazione scolastica. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispone poi la restituzione anticipata ai ruoli metropolitani di provenienza con decorrenza dal 31.12.2023, a domanda dell’interessata.
Con decreto del 27.12.2023 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania conferisce alla dirigente un incarico presso una diversa istituzione scolastica, non la sede di ultima titolarità, già affidata in titolarità ad altro dirigente. Il magistrato istruttore formula un rilievo, contestando che il decreto non chiarisca se la cessazione a domanda possa ricondursi alle ragioni di servizio che legittimano la cessazione anticipata. L’amministrazione risponde e la Sezione è chiamata a pronunciarsi sul visto e sulla registrazione.
La Motivazione della Corte
Il nodo interpretativo riguarda l’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 64/2017, secondo cui al rientro in Italia il dirigente è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione. La Sezione si chiede se la formula sottenda una valutazione puramente discrezionale dell’amministrazione o presupponga una sopravvenienza oggettiva che renda impossibile il ritorno alla sede precedente.
Sul piano letterale la norma non individua i presupposti della deroga: ne desume la volontà di non delimitare preventivamente la discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione della sede. La locuzione “in subordine”, in assenza di altre indicazioni, viene letta come sintagma che riserva alla pubblica amministrazione la soluzione più idonea al conseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio dell’interesse privato, in linea con il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.
La Corte valorizza le circostanze concrete. Il rientro è stato disposto con decorrenza 31.12.2023, ad anno scolastico iniziato e con preavviso contenuto. La riassegnazione alla sede di ultima titolarità, vista la complessità dell’istituto e la sua gestione già avviata da altro dirigente, avrebbe potuto compromettere la continuità del programma formativo. È stata ritenuta di minore impatto la revoca di una reggenza presso un istituto di minore complessità, così garantendo stabilità a tale seconda direzione ed evitando soluzioni provvisorie ad interim.
La Sezione richiama l’orientamento di merito formatosi sull’abrogato art. 647, comma 2, d.lgs. n. 297/1994, che postula una sostanziale fungibilità tra le due soluzioni in assenza di un ordine di priorità cristallizzato. Dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 64/2017 ricava la volontà di non introdurre una radicale innovazione rispetto al quadro previgente.
Censurare una soluzione di tal genere, in assenza di palese irragionevolezza o illogicità o di violazione dei limiti esterni dell’azione amministrativa, significherebbe travalicare i confini del principio di separazione dei poteri. Il decreto è pertanto ritenuto legittimo e ammesso al visto e alla conseguente registrazione, con disposizione di pubblicazione della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.