Responsabilità erariale per omessi controlli su reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 68 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per l’omessa effettuazione dei controlli anagrafici propedeutici all’erogazione del reddito di cittadinanza ex artt. 5 e 6 d.l. n. 4/2019, la legittimazione passiva del soggetto investito della funzione di responsabile o coordinatore presuppone la prova della nomina formale alla specifica funzione e della consapevolezza della relativa doverosità. Tale funzione non è ricompresa nelle ordinarie mansioni d’ufficio dei servizi demografici, costituendo un compito nuovo e successivo, legato a una specifica funzione di supporto a un intervento statale speciale. La mera ricognizione ex post contenuta in una nota del Sindaco non vale, di per sé, ad attestare la designazione. Ai fini della commisurazione del danno, vanno escluse le somme erogate per effetto di una sequenza causale autonoma rispetto all’omissione contestata.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti, già investiti nel Comune di Santa Maria del Molise delle funzioni di coordinatore e responsabile dei controlli anagrafici in periodi successivi, per sentirli condannare al pagamento di una somma complessiva in favore dell’INPS, a titolo di danno erariale derivante dall’omessa verifica del possesso dei requisiti da parte di soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

La notizia di danno era scaturita da un articolo di stampa ed era stata seguita da indagini delegate alla Guardia di Finanza, che avevano accertato l’indebita percezione del beneficio da parte di ventotto persone di nazionalità straniera, prive del requisito di residenza. Nei loro confronti era stata disposta la revoca d’ufficio del trattamento. La domanda risarcitoria era stata ridefinita in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della subordinazione del diritto alla residenza decennale, anziché quinquennale, in Italia. Entrambi i convenuti si sono costituiti, contestando la sussistenza del rapporto di servizio e dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo convenuto, la Corte ha rilevato che non è provato agli atti che questi avesse ricevuto una nomina formale al ruolo di responsabile dei controlli anagrafici ex artt. 5 e 6 d.l. n. 4/2019, né che ne fosse effettivamente consapevole. La gestione di tali controlli presentava una specificità funzionale, inerendo non già alla ordinaria gestione dei servizi demografici, ma a un adempimento complementare a una diversa attività di supporto all’intervento statale.

Il collegio non ha condiviso il presupposto della tesi attorea, secondo cui la nota con cui il Sindaco aveva comunicato alla Guardia di Finanza la designazione del convenuto varrebbe essa stessa ad attestarla. Si tratta, infatti, della ricognizione ex post di un provvedimento che, quand’anche esistente, avrebbe dovuto essere conosciuto dal convenuto ai fini dell’esigibilità della condotta. Che egli ne fosse avveduto non risulta agli atti, sicché non è possibile rimproverargli l’omissione di una condotta non rientrante tra le sue mansioni ordinarie e della quale non è dimostrata la consapevolezza della doverosità. La domanda è stata pertanto respinta, con rimborso delle spese legali a carico dell’INPS.

La Corte ha quindi ritenuto irrilevante e, in ogni caso, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal convenuto con riferimento all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024. Non è irragionevole, per il collegio, la distinzione tra condotte commissive e omissive nella limitazione della responsabilità erariale.

Quanto al secondo convenuto, la Corte ha accolto la domanda, qualificando il suo comportamento come gravemente colposo. La delega all’area amministrativa non faceva alcun cenno alla funzione di coordinatore e responsabile dei controlli, che non rientrava nell’ordinaria gestione dei servizi demografici. Dalla comunicazione inviata dal Comune all’ambito sociale emergeva, al contrario, che egli stesso era stato identificato come responsabile dei controlli anagrafici, in coerenza con il ruolo consapevolmente assunto nella stipula degli accordi interistituzionali collegati alla nuova funzione.

Il collegio ha tuttavia valorizzato due circostanze incidenti sulla commisurazione dell’onere risarcitorio. Sotto il profilo del nesso causale, ha escluso le somme erogate a titolo di prima mensilità del beneficio, poiché il convenuto non poteva impedirne l’esborso, riconducibile a una sequenza causale autonoma. L’importo addebitabile è stato quindi rideterminato. In ragione delle carenze organizzative del piccolo comune e delle difficoltà connesse all’esordio del fenomeno pandemico, il danno è stato infine liquidato in misura ridotta, comprensiva di rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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