Responsabilità contabile del sindaco e del ragioniere per canoni non riscossi (Corte dei Conti Sez. III App. n. 170 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per mancata riscossione di canoni concessori su immobili pubblici, la colpa grave del vertice politico e del responsabile del servizio finanziario non può essere affermata quando la pretesa di riscossione delle nuove tariffe presupponga la preventiva formazione della matricola utenti, attività demandata dalla normativa regolamentare ad altri organi ed uffici, con procedura partecipata e con delibera della Giunta comunale di fissazione delle tariffe. In assenza dei dati e degli importi disponibili, il funzionario è tenuto solo alla riscossione nei limiti di quanto risulti dagli atti in suo possesso. La funzione di sovrintendenza del sindaco, ai sensi dell’art. 50 TUEL, attiene all’osservanza dell’indirizzo politico-amministrativo e non può estendersi alla verifica della correttezza di attività gestorie ordinarie rimesse alla dirigenza, in applicazione del principio di separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrative.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha citato in giudizio il sindaco, l’assessore delegato al bilancio e il responsabile del servizio finanziario di un Comune, chiedendo il risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 129.734,40, derivante dalla mancata applicazione, per le annualità 2011 e 2012, del nuovo regime tariffario dei canoni relativi alle casette asismiche comunali, introdotto con delibera consiliare n. 6/2009 e successiva n. 25/2009.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 68/2022, aveva assolto i convenuti per difetto del requisito soggettivo della colpa grave e per l’assenza di efficienza causale delle condotte, condannando il Comune alle spese legali. La Procura regionale ha proposto appello, dolendosi dell’erronea lettura del regolamento e della esclusione della responsabilità dei vertici politici e amministrativi per non aver dato corso alla riscossione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio segue l’ordine dettato dagli artt. 276 e 279 cod. proc. civ., come richiamati nel rito contabile, esaminando in via prioritaria le questioni pregiudiziali di rito. Accoglie l’eccezione di inammissibilità dell’appello nei confronti di uno degli appellati, rilevando che il gravame avrebbe dovuto essere notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di prime cure, in capo al quale permangono, per proroga ex lege, i poteri conferiti con il mandato alle liti; la rinnovazione della notificazione non è utilmente praticabile oltre i termini perentori di impugnazione. Escluso il carattere inscindibile del contenzioso, l’impugnazione è pertanto inammissibile rispetto a quella parte.
Nel merito, la Corte conferma il rigetto della domanda. Le disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera n. 6/2009, integrate dalla n. 25/2009, subordinano l’esigibilità del nuovo regime tariffario al preventivo espletamento di passaggi provvedimentali intermedi e di attività di verifica, demandati ad altri organi — in primo luogo alla Giunta comunale per la fissazione delle tariffe — e soggetti a forme di pubblicità finalizzate a garantire il contraddittorio con gli interessati.
La matricola utenti doveva essere formata entro il 31 gennaio di ogni anno dall’ufficio competente, sulla base dei dati in suo possesso e delle tariffe deliberate. Il ragioniere, in base al proprio profilo professionale e alla competenza funzionale, poteva curare solo la riscossione nei limiti dei dati e degli importi disponibili, non avendo titolo a modificarne entità e misura: la predisposizione della matricola presupponeva il concorso di più organi e uffici, come confermato dal successivo trasferimento di tali mansioni con deliberazione giuntale n. 40 del 27 settembre 2012.
Quanto al vertice politico, la Corte ritiene che il sindaco non potesse configurarsi un atteggiamento gravemente colposo per non essersi avveduto del mancato incremento del gettito. L’attività gestoria ordinaria di riscossione non può farsi dipendere dalle indicazioni del sindaco, la cui funzione di sovrintendenza ex art. 50 TUEL attiene all’osservanza dell’indirizzo impartito, secondo il principio di separazione tra funzioni politiche e amministrative. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio esclude la sussistenza della colpa grave e, in via assorbente, rende recessiva ogni verifica su efficienza causale e danno, confermando la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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