Controlli interni degli enti locali e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 84 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 148 del TUEL, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. L’esito del controllo collaborativo non si esaurisce nell’accertamento della conformità formale degli adempimenti, ma postula una valutazione effettiva del grado di adeguatezza del sistema, con la conseguente adozione, da parte dell’ente, delle misure correttive necessarie a superare le criticità rilevate. L’accertamento della parziale adeguatezza del sistema legittima l’invito dell’ente ad attivarsi secondo le raccomandazioni espresse nella parte motiva, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione in sede di successivi controlli.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo è chiamata ad esaminare i referti trasmessi dal Comune di Ariano Irpino sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021. I referti sono pervenuti alla Corte, rispettivamente, il 14 febbraio 2022 e il 31 marzo 2023. Il questionario è stato adottato sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie.

L’esame è condotto congiuntamente per le due annualità, secondo lo schema delle relazioni annuali previsto dalla normativa. L’istruttoria si è conclusa con il deferimento della questione all’esame collegiale, ai fini della valutazione sull’adeguatezza del sistema dei controlli e sull’eventuale adozione dei correttivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148, comma 2, del TUEL assegna alle Sezioni regionali il controllo sul funzionamento dei controlli interni, finalizzato al rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente. Il sistema si articola nelle diverse tipologie previste dagli artt. 147 e seguenti: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati e controllo sulla qualità dei servizi.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente non specifica la tecnica di campionamento per l’annualità 2020 e adotta l’estrazione casuale semplice nel 2021. La Sezione rileva l’opportunità di integrare il sorteggio con criteri quantitativi e qualitativi e invita l’Ente a dotarsi di una forma di vigilanza mediante controlli e ispezioni mirati. Quanto alle attestazioni sui pagamenti successivi alla scadenza dei termini di cui al d.lgs. n. 231/2002, la Sezione sottolinea la centralità delle informazioni per il calcolo degli indicatori di tempestività.

In materia di controllo di gestione, l’Ente non dispone di una contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia e produce un solo report nell’anno. La Sezione raccomanda una ricognizione delle metodologie e della periodicità dei report, al fine di consentire tempestive misure correttive. Sul controllo strategico, pur in presenza di risposte positive, emerge la mancanza di verifiche tecniche ed economiche preventive: la fase di programmazione deve fondare la definizione degli obiettivi e l’allocazione delle risorse.

Sul controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati, la Sezione rileva la mancata approvazione dei budget delle società in house, l’assenza di report informativi periodici e la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011. Il punto assume rilievo perché dal questionario emergono indicatori di crisi aziendale, con possibili ricadute sulla verifica degli equilibri di bilancio. Anche il controllo sulla qualità dei servizi mostra margini di miglioramento, non essendo state svolte analisi di soddisfazione dell’utenza né indagini di benchmarking.

Conclusivamente, la Sezione accerta, allo stato degli atti, la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive secondo le raccomandazioni espresse nella parte motiva, riservandosi la verifica nei successivi controlli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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