Piano di riequilibrio: il controllo contabile non è soggetto a termini perentori (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 38 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalla Sezione regionale della Corte dei conti sull’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è ancorato ad alcun termine perentorio: l’art. 243-quater, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 non ne prevede la decadenza, laddove il termine di trenta giorni riguarda solo l’approvazione o il diniego del piano. L’onere di relazione semestrale posto dall’art. 243-quater, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 in capo all’organo di revisione risponde a una finalità istruttoria e non implica alcuna barriera temporale a carico della magistratura contabile. Da ciò discende che non può invocarsi il legittimo affidamento per il ritardo nell’esercizio del monitoraggio, tanto meno nel rapporto tra ente controllato e organo di controllo. L’art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 ricollega al grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi un effetto vincolato: la dichiarazione di dissesto, che prescinde dall’imputabilità delle cause e dal merito delle scelte gestionali.

Il Fatto

Un Comune, dopo l’approvazione del proprio piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2016-2025, impugna davanti alle Sezioni riunite la deliberazione con cui la competente Sezione regionale di controllo ha accertato il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.

Il ricorrente deduce la tardività delle contestazioni, l’incongruità del termine per le controdeduzioni, la mancata valutazione del rendiconto dell’ultimo esercizio, l’erroneità della ricostruzione dei saldi e l’illegittimità degli effetti derivanti dalla dichiarazione di dissesto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il profilo procedimentale. Il controllo sull’esecuzione del piano non è assistito da termini perentori, poiché il legislatore li ha previsti solo dove ha inteso farlo espressamente. Il termine di trenta giorni fissato dall’art. 243-quater, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 concerne la sola approvazione o il diniego del piano in origine, mentre in fase attuativa il perimetro della verifica è definito dal rinvio all’art. 243-bis, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 e alla verifica dei risultati di amministrazione.

La relazione semestrale dell’organo di revisione, pur obbligatoria, non introduce alcuna decadenza: la sua funzione è rendere edotti il Ministero dell’interno e la Sezione per consentire l’attivazione del controllo, che resta privo di scadenze perentorie. La Corte esclude che il controllo possa essere condotto sine die, ma precisa che l’esercizio dello stesso va valutato secondo criteri di razionalità e congruità temporale. Nel caso di specie l’istruttoria è stata capillare e il contraddittorio ampiamente garantito: il termine finale, oggettivamente esiguo, non ha compresso il diritto di difesa, già ampiamente esplicato.

Il Collegio richiama la sentenza Sezioni riunite n. 2/2020/DELC e afferma che alcun affidamento legittimo può maturare nel rapporto tra amministrazione controllata e magistratura contabile: se il termine fosse perentorio, la sua violazione rileverebbe come vizio della delibera, altrimenti l’organo non incorre in alcuna preclusione. L’affidamento presuppone buona fede e il rispetto dei doveri propri, mentre qui l’ente era consapevole del peggioramento della propria situazione finanziaria.

Quanto all’obbligo di attualizzazione dei dati contabili, la Corte osserva che la Sezione ha sollecitato l’ente anche sui dati di preconsuntivo dell’esercizio in corso. Una volta fissata l’adunanza pubblica, quella data costituisce il dies ad quem: oltre tale termine resta nella discrezionalità del Collegio decidere allo stato degli atti. Il giudizio sul merito evidenzia poi la strutturale deviazione dal percorso di rientro in tutti gli esercizi esaminati, con uno scostamento tra target teorico e disavanzo effettivo mai colmato.

Sulle misure straordinarie, la Corte ribadisce che rileva il dato oggettivo della loro mancata realizzazione, essendo l’elemento soggettivo estraneo a questa sede, e che il miglioramento assoluto del risultato non equivale al perseguimento dell’obiettivo programmato. Infine, l’accertamento del grave e reiterato inadempimento configura una fattispecie legale tipica di dissesto, con conseguente effetto vincolato: il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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