Parere sfavorevole sulla partecipazione indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 235 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti esprime parere sfavorevole sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta quando difetta la motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1. L’onere motivazionale impone di comparare, anche in forma sintetica, la scelta del modello in house providing con l’esternalizzazione del servizio, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La carenza di tale valutazione comparativa, quantitativa e di raffronto dei costi, integra un vizio assorbente degli ulteriori profili critici. L’affidamento non contestuale all’acquisizione non esime dall’onere, quando l’operazione sia dichiaratamente preordinata alla successiva gestione del servizio.
Il Fatto
Un comune socio di una società a capitale interamente pubblico, gestore del servizio idrico integrato, sottopone alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui autorizza e approva l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, tramite il proprio gestore idrico.
L’atto deliberativo è corredato da un piano industriale, da relazioni di valutazione del capitale economico, da una fairness opinion, da un benchmark territoriale, dallo statuto della società target e da uno schema di patto parasociale. Alla deliberazione si accompagna il parere favorevole della conferenza metropolitana sull’aggregazione societaria nel servizio di igiene urbana. La richiesta perviene alla Sezione insieme ad altre analoghe sulla stessa operazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo: una peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, con oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e con riguardo alla motivazione del provvedimento. Il parametro normativo è l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che impone all’amministrazione di inviare l’atto alla Corte perché ne verifichi la conformità, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Nel caso concreto, l’operazione consiste nell’acquisizione di partecipazioni funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti non è contestuale all’acquisizione, secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale prevede però che i comuni soci raddoppierebbero già nel 2026, con una prospettiva di espansione fino al 2035 e un incremento progressivo degli abitanti serviti.
La Corte rileva che il gestore acquisterebbe una quota del venti per cento del capitale della società target da un altro socio, attingendo dal proprio piano degli investimenti, senza esborso dei comuni. Dal 2027 la quota è prevista in crescita al trentotto per cento per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e richiamato dallo schema di patto parasociale.
La Sezione ritiene sussistenti assorbenti carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo. Il provvedimento non contiene un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, né un raffronto tra i costi della gestione futura in house e quelli dei gestori attuali o di un ipotetico progetto da porre a base di gara.
La Corte richiama il proprio orientamento, confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP, secondo cui tali carenze sono insuperabili e assorbono gli ulteriori profili critici. L’affidamento non contestuale non esime dall’onere, poiché l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva gestione del servizio. La Sezione esprime quindi parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere, deve motivare analiticamente le ragioni del discostamento, darne pubblicità sul sito istituzionale e informarne la Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.