Controllo Corte dei conti su società in house già costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 86 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione alla Corte dei conti della deliberazione di costituzione o di acquisto di una partecipazione societaria, quando avvenga dopo la stipula dell’atto negoziale che vi dà esecuzione, integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dall’art. 5 TUSP, non consentendo l’esercizio dei poteri di verifica di cui all’art. 5, commi 3 e 4. Il controllo contabile si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e presuppone che l’atto amministrativo non sia ancora stato eseguito. Ne consegue il non luogo a deliberare, senza che rilevi la sottoposizione dell’atto di trasformazione alla condicio iuris della mancata opposizione dei creditori, profilo attinente alla sola propagazione degli effetti e non al perfezionamento del negozio.
Il Fatto
Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Napoli, con delibera del 27.12.2023, aveva autorizzato la trasformazione di un consorzio in una società a responsabilità limitata, approvandone la proposta di statuto e qualificando la costituenda società come in house, affidataria di servizi strumentali in materia di efficientamento energetico degli edifici di competenza dell’ente.
La delibera non veniva trasmessa immediatamente alla Sezione regionale di controllo, ritenendosi la trasmissione non doverosa in base alle coordinate delle Sezioni Riunite di controllo. Solo dopo il deposito di una successiva deliberazione delle medesime Sezioni Riunite l’ente provvedeva alla trasmissione, acquisita al protocollo della Sezione il 12.4.2024. Nel frattempo era già stato stipulato l’atto notarile di trasformazione eterogenea, iscritto nel registro delle imprese.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal dato pacifico dell’assoggettamento al controllo contabile degli atti di trasformazione eterogenea, per poi richiamare le Sezioni Riunite, che si sono pronunciate sul caso in cui la trasmissione della deliberazione alla Corte avvenga dopo che l’acquisto della partecipazione o la costituzione societaria sia stato definito in sede negoziale.
Il percorso argomentativo si fonda sulla scansione dell’autonomia contrattuale del soggetto pubblico in due fasi: la prima, di carattere pubblicistico, volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, di rilevanza privatistica, diretta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativa mediante gli strumenti del diritto societario. La funzione attribuita alla Corte dei conti si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, per sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata.
Ne deriva l’estraneità al disposto dell’art. 5 TUSP della fattispecie dell’invio di un provvedimento perfetto e già eseguito. La qualificazione legislativa in termini di parere dell’esito della procedura esclude il carattere interdittivo del controllo, con la conseguenza che l’invio di un provvedimento già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo e non consente l’esercizio dei poteri di verifica.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Sezione rileva che la deliberazione è stata trasmessa solo il 12.4.2024, dopo la stipula dell’atto di trasformazione e l’iscrizione nel registro delle imprese. Non incide su tale conclusione la sottoposizione dell’atto negoziale alla condicio iuris esterna della mancata opposizione dei creditori, autonoma e ininfluente ai fini del perfezionamento dell’atto, che va tenuto distinto dal piano della propagazione degli effetti. Opinare diversamente significherebbe far dipendere l’esercizio del controllo dall’imponderabile volontà dei creditori.
Da ciò consegue il non luogo a deliberare. La Sezione precisa tuttavia che l’inapplicabilità del controllo non esclude che l’atto deliberativo possa essere scrutinato nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sui piani di revisione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 20 TUSP, e in sede di controllo di legalità finanziaria sui bilanci degli enti locali ai sensi dell’art. 148-bis TUEL.
Nota della Redazione
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