Sviamento di voucher regionali e danno erariale per responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 56 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti pubblici vincolati a uno scopo, il privato che pone in essere i presupposti per l’illegittima percezione o dispone della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, frustrando lo scopo perseguito dall’amministrazione, instaura un rapporto di servizio con l’ente erogatore e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Il rapporto di servizio si configura anche nei confronti delle società fornitrici e dei loro rappresentanti legali, quando siano registrate al catalogo dei fornitori e predispongano la documentazione per l’accesso al beneficio. Nel giudizio contabile non è richiesta la prova di un accordo doloso preordinato, essendo sufficiente la piena consapevolezza e volontà di ottenere indebitamente il finanziamento in assenza dei presupposti normativi. Il danno erariale è pari all’intero valore dei voucher indebitamente ottenuti quando i progetti finanziati non siano stati realizzati.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio, per danno erariale, alcune PMI beneficiarie di voucher regionali, le società fornitrici dei servizi e i rispettivi amministratori. I contributi erano erogati nel quadro del Bando 1.1.2 – POR FESR 2014-2020, destinato a finanziare l’acquisto di servizi specialistici per l’innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese, con AVEPA quale organismo pagatore.
Secondo l’ipotesi accusatoria, le società fornitrici avrebbero erogato alle imprese beneficiarie beni e servizi attinenti all’ordinaria gestione aziendale, in luogo delle prestazioni specialistiche dichiarate, scalando i relativi importi dal credito riveniente dai voucher e trattenendo una percentuale a titolo di corrispettivo per la predisposizione dei progetti. Il danno contestato ammontava a euro 43.500,00, imputato a titolo doloso alle società fornitrici e ai loro amministratori, nonché pro quota alle beneficiarie. Alcune convenute hanno chiesto l’ammissione al rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile nei confronti di tutti i convenuti, respingendo l’eccezione di difetto sollevata da una società beneficiaria. La Corte richiama il principio per cui il rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice si instaura in tutti i casi in cui il privato, disponendo della somma in modo diverso dal preventivato, abbia distolto le risorse dalle finalità cui erano preordinate.
Quanto alla posizione delle società fornitrici, la Corte respinge l’assunto secondo cui il legame sarebbe esclusivo tra AVEPA e le PMI. Rileva la delegazione di pagamento delle somme direttamente ai fornitori, la loro registrazione al Catalogo dei Fornitori e la predisposizione della documentazione per l’accesso al finanziamento: elementi che determinano, unitamente al vincolo di destinazione, un rapporto di servizio con l’ente pubblico.
Nel merito, il Collegio ritiene provata l’antigiuridicità delle condotte e l’elemento soggettivo del dolo. Sottolinea che nel giudizio contabile non è necessaria la prova di un accordo criminoso, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di ottenere indebitamente il finanziamento. La mancata revoca dei contributi da parte di AVEPA non esclude né attenua la responsabilità, poiché il sistema di sviamento e la fittizia rendicontazione non erano disvelabili con i controlli ordinari.
La Corte respinge le eccezioni di prescrizione, ravvisando un occultamento doloso del danno: solo le indagini della Guardia di Finanza del 2021 hanno consentito di scoprire la distrazione dei fondi, cosicché l’azione è tempestiva. Respinge altresì le istanze di escussione di testi, vertenti su circostanze irrilevanti o esplorative a fronte di elementi documentali contrari, e la richiesta di riduzione dell’addebito, non risultando la buona fede né un concorso colposo di AVEPA.
Sul piano probatorio, il Collegio applica la regola della preponderanza dell’evidenza, richiamando il principio di vicinanza della prova: nessuna convenuta ha prodotto documentazione contrattuale, progettuale o tecnica idonea a comprovare la reale esecuzione delle attività finanziate. Le relazioni tecniche difensive, non collegate temporalmente ai progetti, sono giudicate inidonee. Il danno è quantificato nell’intero valore dei voucher, detratto il pagamento già eseguito da una convenuta, con declaratoria di estinzione del giudizio nei suoi confronti.
Nota della Redazione
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