Contributi Covid e giurisdizione contabile: difetto per finalità solidaristica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 141 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, è destinato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e persegue una finalità di carattere solidaristico, non pubblicistico. Ne deriva che il privato beneficiario, pur essendo titolare di partita IVA e destinatario della misura, non assume la veste di compartecipe dell’attività dell’ente erogatore e non è legato a quest’ultimo da alcun rapporto di servizio, neppure funzionale. La mancanza di un programma specifico di cui il privato si renda esecutore e la previsione del controllo a campione escludono il radicamento della giurisdizione contabile. L’atto di citazione della Procura erariale, che prospetti un danno da indebita percezione del contributo, è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il convenuto, rappresentante legale di una società a responsabilità limitata semplificata, chiedendo la condanna al pagamento di 85.000,00 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate, di cui 76.168,00 euro a titolo di danno erariale diretto e 8.832,00 euro per danno da disservizio, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa risarcitoria si fonda sulla ritenuta indebita percezione del contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia in modalità automatizzata il 29 giugno 2020, a seguito di istanza presentata il 18 giugno 2020 con la quale la società avrebbe falsamente attestato un calo di fatturato da aprile 2019 ad aprile 2020 di almeno il 33 per cento.
Dai controlli era emerso che la società, nel mese di aprile 2019, non era ancora costituita e che il fatturato del 2019 era pari a zero; la società non aveva presentato dichiarazioni dei redditi né dichiarazioni ai fini IVA per il 2019 e il 2020, e aveva cessato l’attività il 24 giugno 2020. L’Agenzia aveva invitato la società a documentare i requisiti o a restituire spontaneamente la somma mediante ravvedimento operoso; la richiesta era rimasta inevasa e il contributo era stato sottoposto a procedura di recupero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato, ai sensi dell’art. 93 C.G.C., la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, la questione decisiva attiene alla sussistenza della giurisdizione contabile. Il requirente aveva richiamato un recente orientamento della Sezione giurisdizionale Toscana, secondo cui, quando il finanziamento pubblico si inserisca in un quadro di politiche economiche di più ampio respiro, il riparto di giurisdizione deve fondarsi su un criterio sostanziale e non meramente formale, valorizzando i fini e gli effetti del programma pubblicistico. Il Collegio ha ritenuto apprezzabile lo sforzo ermeneutico, ma ha confermato il diverso indirizzo già espresso con la sentenza n. 422/2024 della medesima Sezione.
Secondo tale orientamento, la giurisdizione contabile si radica quando il privato, pur non stabilmente inserito nell’apparato della pubblica amministrazione erogante, partecipi a un’attività volta al perseguimento di fini pubblici non latamente intesi ma istituzionali, e quando la non spettanza o la cattiva utilizzazione dei fondi arrechi un danno all’ente erogatore. Il collegamento è individuato nell’accordo che instaura un rapporto di servizio di fatto, con obbligo per il privato di svolgere l’attività secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato.
Il Collegio osserva tuttavia che occorre distinguere i contributi di mera finalità solidaristica, erogati a privati in occasione di eventi emergenziali, dai finanziamenti caratterizzati da una spiccata connotazione pubblicistica e volti a realizzare un programma specifico fissato dall’ente finanziatore. Nel caso di specie, è lo stesso oggetto del d.l. n. 34/2020, che richiama le politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica, a rivelare la natura del contributo: un vero e proprio bonus o indennizzo a fondo perduto, privo di obbligo di restituzione, riconosciuto a imprese, artigiani e commercianti che abbiano registrato un calo del fatturato.
La finalità della norma è dunque quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza, con scopo puramente solidaristico. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’art. 25, comma 12, che richiama il decreto legislativo n. 546/1992, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1864/2011, confermativa dell’indirizzo secondo cui le pretese sanzionatorie non aventi carattere tributario appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che l’atto di citazione va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sussistente invece in capo al giudice ordinario. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del convenuto.
Nota della Redazione
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