Richiesta di parere su incentivi del contenzioso tributario inammissibile per interferenza (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 34 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è oggettivamente inammissibile quando il quesito non investe l’interpretazione di norme di contabilità pubblica, ma l’applicazione concreta di una disciplina di settore a una fattispecie gestionale determinata. È inammissibile, in particolare, il quesito del Comune che domandi come ripartire tra gli enti associati gli incentivi del contenzioso tributario spettanti a un dirigente comandato presso un ufficio associato, perché attiene all’art. 15, c. 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992 e non alla corretta interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica. Un pronunciamento sul punto integrerebbe indebita intromissione nelle scelte di amministrazione attiva e possibile interferenza, anche indiretta, con funzioni giurisdizionali.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, sulle modalità di erogazione degli eventuali incentivi derivanti dal contenzioso tributario ex art. 15, c. 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992 nei confronti di un dirigente dipendente dell’ente, comandato presso la Provincia con funzioni di responsabile dell’Ufficio associato provinciale del contenzioso tributario e della consulenza fiscale.

Il Comune ha rappresentato di aver aderito all’ufficio associato e di aver avviato la predisposizione di un accordo sindacale per l’attribuzione degli incentivi. Il dirigente, quale responsabile dell’ufficio, svolge attività di assistenza in giudizio anche a vantaggio di altri enti associati. Sono stati quindi formulati tre quesiti: se gli incentivi vadano erogati sul fondo del solo Comune, anche per i giudizi svolti a favore di altre amministrazioni; se la quota riferita a tali amministrazioni debba incidere sui rispettivi fondi dirigenziali; e quale strumento vada individuato per le amministrazioni prive di dirigenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità soggettiva, verificata la legittimazione del Sindaco quale legale rappresentante dell’ente e la trasmissione dell’istanza per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Il profilo è superato positivamente, perché ricorrono la legittimazione esterna e quella interna richieste dall’art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003.

Il nucleo del provvedimento è la verifica dell’ammissibilità oggettiva. La Sezione richiama le Sezioni Riunite, del. n. 54/2010, e la Sezione delle Autonomie, del. n. 3/2014, secondo cui la nozione di contabilità pubblica comprende i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa. Restano però esclusi i casi e gli atti gestionali specifici, che comporterebbero una compartecipazione all’amministrazione attiva e condizionerebbero l’attività sottoposta a controllo, che deve restare esterna e neutrale.

La Sezione rileva che i quesiti hanno un’apparente riconducibilità all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, norma espressa da esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Nel merito, però, essi attengono all’applicazione concreta dell’art. 15, c. 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992, che abilita alla liquidazione del compenso secondo le disposizioni per gli avvocati, con riduzione del venti per cento, quando l’ente sia assistito da propri funzionari. Il problema sotteso è se tali incentivi spettino a dirigenti di enti diversi da quelli parti dei giudizi tributari.

La Corte richiama l’orientamento di legittimità. La Cass. civ. Sez. V n. 29994 del 13.10.2022 riconosce il rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari, tenuto conto dell’identità della prestazione professionale rispetto a quella del difensore abilitato; nello stesso senso la Cass. civ. Sez. V n. 4473 del 19.02.2021. La Sezione sottolinea inoltre che la novella del 2015 ha circoscritto il perimetro ai “propri funzionari”, rispetto alla precedente definizione di “funzionari dell’amministrazione”.

La Sezione chiarisce infine che i precedenti richiamati dal Comune non avevano “attestato” un diritto agli incentivi, essendosi pronunciati solo sui quesiti posti. Il quesito investe una questione gestionale concreta: la decisione comporterebbe intromissione nelle scelte dell’ente e possibile interferenza con funzioni giurisdizionali. La richiesta è quindi inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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