Rinuncia agli atti accettata ed estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 362 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio non integra un diritto potestativo idoneo a produrre da sola l’estinzione del processo, ma un vero e proprio negozio processuale a effetti estintivi, che si perfeziona solo con l’accettazione della controparte. L’art. 306 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che l’accettazione è necessaria quando provenga dalle parti costituite che avrebbero interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendosi previamente verificare il loro status di parte. La rinuncia deve essere priva di riserve o condizioni e deve essere fatta dalle parti o da procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati. Intervenuta la rinuncia e la relativa accettazione, il giudizio va dichiarato estinto.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di mobilità urbana proponeva ricorso in riassunzione, ai sensi dell’art. 17 C.G.C., nei confronti dell’agente della riscossione e della Procura regionale contabile. Chiedeva accertarsi l’inadempimento contrattuale del concessionario per la mancata riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria iscritta a ruolo, con condanna al pagamento della somma non introiata, della maggiorazione e degli interessi, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

La vicenda traeva origine dall’accoglimento, da parte del giudice di pace, dell’opposizione del soggetto trasgressore per intervenuta prescrizione, e dalla successiva declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che aveva richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione resa in analogo giudizio. Instaurato il processo contabile, la ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse e di rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ., con richiesta di estinzione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha ribadito che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione ad agire della società. Su identiche controversie la Sezione si era già espressa con le sentenze nn. 172, 80 e 48 del 2024, richiamate quali precedenti conformi.

Venendo al profilo processuale, la Corte ha osservato che la dichiarazione di rinuncia agli atti produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. L’accettazione non deve contenere riserve o condizioni e deve provenire dalle parti o da procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati.

Il Collegio ha chiarito che la rinuncia non è un diritto potestativo, idoneo a estinguere il rapporto processuale al solo manifestarsi della volontà del titolare: occorre una scelta condivisa, configurandosi un vero negozio processuale a effetti estintivi, come già affermato dalla Sezione giurisdizionale d’Appello con la sentenza n. 381/2022.

Nella specie la Corte ha verificato la necessità dell’accettazione della parte costituita che avrebbe interesse alla prosecuzione, previa verifica dello status di parte dei convenuti. Il fondamento della regola sta nella circostanza che l’accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo.

Risultando la dichiarazione di rinuncia della società e l’accettazione dell’agente della riscossione, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’accordo manifestato in proposito dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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