Estinzione del processo per rinuncia agli atti e presa d’atto dei convenuti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 3 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la rinuncia agli atti ritualmente notificata determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., che subordina l’effetto all’accettazione della controparte. La mancata costituzione e la mancata comparizione dei convenuti in udienza integrano una presa d’atto della rinuncia, da interpretare sostanzialmente come accettazione, non potendosi attribuire alla parte silente una volontà contraria alla definizione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Il giudice, nel dichiarare l’estinzione, deve inoltre disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente quando dagli atti emergano dati relativi allo stato di salute, la cui diffusione è preclusa anche in caso di pubblicazione della sentenza nelle banche dati o via web.
Il Fatto
Il ricorrente, tecnico di radiologia alle dipendenze di una azienda ospedaliera, aveva chiesto i benefici pensionistici previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, deducendo patologie accertate in sede medico-legale. La domanda iniziale era stata proposta davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell’INPS. Il giudice adito, con ordinanza del 7 maggio 2019, ha ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti; il processo è proseguito davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, con notificazione del ricorso anche all’INPS quale litisconsorte necessaria.
Disposta una consulenza medico-legale innanzi all’Ufficio medico legale del Ministero della salute, il ricorrente — per il tramite del difensore — ha comunicato la volontà di rinunciare al ricorso, depositando in data 5 gennaio 2024 formale dichiarazione di rinuncia agli atti, regolarmente notificata alle controparti. All’udienza del 18 gennaio 2024 nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta esclusivamente la questione della rinuncia agli atti del processo e dei suoi effetti. L’art. 110 c.g.c. consente alla parte di rinunciare in qualunque stato e grado della causa; la rinuncia produce effetti solo con l’accettazione della controparte nelle debite forme, e l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Se rinuncia e accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità della notifica della rinuncia, che risulta eseguita nei confronti delle controparti. Rileva poi che i convenuti non si sono costituiti né sono comparsi all’udienza del 18 gennaio 2024.
Su questo punto si innesta il principio centrale: la mancata comparizione dei convenuti in udienza implica una presa d’atto dell’atto di rinuncia. Tale condotta deve essere interpretata substantialiter come accettazione della rinuncia stessa. Il giudice richiama, a sostegno, due precedenti conformi della stessa giurisdizione: Corte dei conti, Sez. III App., n. 311/2021 e Sez. Puglia, n. 222/2022.
Integrati in tal modo i presupposti richiesti dalla norma, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, coerentemente con il disposto del settimo comma dell’art. 110 c.g.c.
Un’ulteriore statuizione riguarda la tutela dei dati personali. Sulla base dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018, applicabile dal 19 settembre 2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possono essere pubblicati, nemmeno in caso di inserimento della sentenza nella banca dati della Corte dei conti o di diffusione via web. Il giudice richiama il regime del d.lgs. n. 196/2003 e il principio secondo cui i dati sanitari non sono mai diffondibili, indipendentemente da un’istanza dell’interessato, richiamando sul punto Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016. Dispone pertanto l’oscuramento delle generalità del ricorrente in ogni ipotesi di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.