Inammissibile il parere su contributo comunale per immobile di terzi (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 58 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è oggettivamente inammissibile quando non verte su un dubbio interpretativo di norme di contabilità pubblica, ma su uno specifico fatto gestionale. La funzione consultiva richiede i requisiti della generalità e dell’astrattezza e non può tradursi in valutazione di un singolo caso concreto. Diversamente, la Corte dei conti verrebbe inserita nei processi decisionali dell’ente e compartecipare all’amministrazione attiva, in violazione della sua posizione di terzietà e indipendenza. È inammissibile il quesito che, pur astrattamente riconducibile alla nozione di contabilità pubblica, implichi accertamenti di fatto riservati ad altri uffici, quali la verifica dell’inagibilità di un immobile.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in merito alla possibilità dell’Ente di contribuire a parte della spesa che una fondazione, proprietaria di un immobile utilizzato dal Comune per finalità istituzionali e aggregative, deve sostenere per il ripristino del tetto danneggiato da un evento atmosferico.

L’immobile è l’unica struttura della frazione idonea a ospitare pubbliche assemblee, manifestazioni sociali e seggi elettorali. Il rapporto è regolato da una convenzione con contributo annuo, con scadenza prevista e rinnovo. Il quesito chiede se il Comune possa contribuire, dietro rendicontazione, alla spesa di investimento del privato proprietario, con riferimento a un caso concreto e attuale.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica in via preliminare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva. L’ammissibilità soggettiva è riconosciuta, poiché la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’Ente, ed è trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali.

Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Corte richiama le coordinate tracciate dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle autonomie: la nozione di contabilità pubblica comprende le questioni connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e alla gestione della spesa, suscettibili di incidere sugli equilibri di bilancio. Per questa via la Corte riconosce che la materia del quesito è astrattamente riconducibile a tale nozione, trattandosi di contributo a terzi che incide sulla gestione della spesa dell’Ente.

Tuttavia, la Sezione rileva che il quesito non contiene un dubbio interpretativo sul significato o sull’ambito di applicazione di norme contabili, ma richiede indicazioni su uno specifico caso concreto. Da qui il difetto dei requisiti di generalità e astrattezza.

La Corte sottolinea un profilo ulteriore: la convenzione tra Comune e fondazione regola espressamente l’ipotesi della sopravvenuta inagibilità del fabbricato e l’impossibilità economica della fondazione di affrontare i lavori, con conseguente decadenza salvo diversi accordi. Poiché il Comune non prospetta elementi sull’eventuale dichiarazione di inagibilità, un pronunciamento nel merito imporrebbe alla Sezione anche l’accertamento di fatto sullo stato dell’immobile, riservato agli uffici tecnici comunali.

La Corte conclude per l’inammissibilità oggettiva: un parere sul caso specifico determinerebbe un’ingerenza nella concreta attività dell’Ente e una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la terzietà e indipendenza della Corte dei conti nello svolgimento delle sue funzioni, anche di controllo. Il giudizio di necessarietà del contributo e la relativa ponderazione spettano esclusivamente all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *