Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 60 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di una società a totale partecipazione pubblica, operante quale ente in house del Ministero dell’economia e delle finanze, accerta la mancata attuazione del controllo analogo ove l’amministrazione vigilante non abbia aggiornato le direttive pluriennali prescritte dallo statuto sociale. La conformità dell’assetto monocratico alla previsione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2016 non esime la società dall’adozione di criteri organizzativi che assicurino la costante presenza del magistrato delegato alle sedute dell’organo amministrativo e di revisione, condizione di effettività della funzione di cui all’art. 12 della legge n. 259 del 1958. La mera informativa sui principali provvedimenti, resa in occasione delle riunioni dell’organo di controllo interno, non integra modalità attuativa idonea del precetto costituzionale. La crescita del volume di attività non può compromettere gli equilibri di bilancio, dovendo la società valutare la sostenibilità finanziaria dei progetti e la capacità dei committenti di rimborsare i costi in tempi congrui.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di una società a totale partecipazione pubblica, partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite il Dipartimento del tesoro, per l’esercizio 2021. La società, costituita per dare supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche centrali, opera quale ente in house e non detiene partecipazioni.

Nell’esercizio esaminato il portafoglio commesse è cresciuto, con acquisizione di nuove commesse pluriennali e addendum ai progetti esistenti; il valore della produzione è aumentato e il risultato d’esercizio è divenuto positivo. Emergono tuttavia profili critici sul piano organizzativo, con particolare riguardo all’assetto dell’organo di amministrazione e al controllo esercitato dall’azionista.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto il mancato aggiornamento delle direttive pluriennali, ferme al 2012, in contrasto con l’art. 13 dello statuto, che impone alle amministrazioni vigilanti di emanarle entro il 30 novembre di ogni anno. Tale omissione rende non pienamente attuato il controllo analogo e non è conforme alle prescrizioni recate dalle Linee guida ANAC n. 7/2016 e dal Vademecum del 27 maggio 2022.

Sul piano organizzativo, la Corte osserva che l’adozione dell’amministratore unico, pur conforme all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2016, non consente al magistrato delegato il pieno svolgimento della funzione di cui all’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Le riunioni del Collegio sindacale, alle quali partecipa l’amministratore unico, non sostituiscono la costante presenza alle sedute dell’organo di amministrazione e di revisione. La mera informativa sui fatti salienti della gestione non è modalità idonea ad assicurare il controllo concomitante voluto dall’art. 100 Cost.

Quanto alla procedura di selezione del direttore generale, avviata nel 2022 e non conclusa, la Corte segnala profili di irregolarità, incompatibilità e cumulo di incarichi e richiama il Collegio sindacale e il socio unico alla vigilanza. Sotto il profilo finanziario, il significativo decremento delle disponibilità liquide e il crescente ricorso al credito bancario impongono una attenta valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti, non potendo l’ampliamento dell’attività andare a discapito degli equilibri di bilancio. La Sezione raccomanda infine un attento monitoraggio dei flussi monetari e la costituzione di un apposito fondo rischi per il contenzioso pendente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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