Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti e assoluzione penale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 199 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la rinuncia agli atti del processo, presentata motivatamente dal pubblico ministero contabile anche mediante dichiarazione scritta trasmessa prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, commi 6 e 7, c.g.c., purché la controparte l’abbia accettata nelle debite forme, senza riserve o condizioni. L’accertamento e la dichiarazione di estinzione assorbono ogni altra questione, comprese quelle relative alla sopravvenuta carenza di interesse a agire per effetto del giudicato penale assolutorio, e importano che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha convenuto in giudizio due sanitari, un chirurgo operatore e un anestesista, chiedendone la condanna al pagamento, in favore di una ASL, della somma di € 240.268,00, oltre accessori e spese. La pretesa risarcitoria derivava dall’esborso sostenuto dall’azienda sanitaria in esecuzione di un accordo transattivo stipulato con gli eredi di una paziente deceduta presso un presidio ospedaliero, a seguito di un intervento chirurgico di laparocele e del conseguente decorso postoperatorio.
Instaurato il giudizio contabile, la Sezione aveva rilevato la pendenza del procedimento penale per il medesimo fatto e aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo, ponendo a carico della Procura l’onere della riassunzione all’esito della definizione del processo penale di primo grado. Sopraggiunta la sentenza penale di assoluzione dei sanitari, divenuta irrevocabile, la Procura ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, e i difensori dei convenuti hanno accettato la rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio deve statuire sulla rinuncia agli atti del processo presentata dalla Procura nei confronti di entrambi i convenuti. La rinuncia è motivata dalla sopravvenuta sentenza penale n. 14046/2023, con cui i sanitari sono stati assolti per insussistenza del fatto, e dalla considerazione che tale pronuncia, anche per effetto dei più ampi strumenti istruttori espletati in sede dibattimentale, offre una ricostruzione dei fatti che non consente di integrare gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, in particolare l’elemento psicologico ipotizzato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 110 del c.g.c. consente alle parti di rinunciare agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa, permettendo al pubblico ministero di rinunciare motivatamente anche mediante dichiarazione in udienza. La dichiarazione di rinuncia produce però i suoi effetti solo dopo che la controparte l’abbia accettata nelle debite forme, tra le quali è contemplata quella verbale, pronunciata in udienza dal procuratore speciale della parte, qualora non sussistano riserve o condizioni.
Il Collegio verifica la sussistenza di tutti i presupposti per addivenire a una dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 110, comma 6, c.g.c. La rinuncia e l’accettazione risultano regolari: il rappresentante del pubblico ministero, con dichiarazione scritta trasmessa prima dell’udienza, ha dichiarato di rinunciare agli atti, motivando la scelta in ragione del passaggio in giudicato della sentenza penale assolutoria; i difensori dei convenuti, nel corso dell’udienza, hanno dichiarato di accettare la rinuncia puramente e semplicemente, senza riserve o condizioni.
Ne deriva che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, commi 6 e 7, c.g.c., in presenza di una rinuncia e di una accettazione regolari, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese. La definizione in rito assorbe ogni ulteriore questione, comprese le eccezioni difensive relative alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire e all’efficacia del giudicato penale nel giudizio contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.