Controllo sulla gestione finanziaria: disavanzo e costi degli organi nella fondazione privatizzata (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 64 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle fondazioni di diritto privato già enti pubblici privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 419/1999 è funzionale a riferire al Parlamento il risultato della gestione, in attuazione dell’art. 100, secondo comma, Cost. e dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994. Pur trattandosi di soggetto estraneo all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, la sottoposizione al controllo permane in forza delle determinazioni che l’hanno disposta. Il giudizio di economicità ed efficienza si apprezza sulla gestione caratteristica: un disavanzo d’esercizio, unito all’incremento dei costi di struttura e alla dipendenza da un finanziamento statale in calo, integra una dinamica di squilibrio che la Corte segnala al Parlamento. Il ricorso a risorse proprie rappresenta la condizione per la sostenibilità della gestione.

Il Fatto

La Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria di una fondazione di diritto privato, già ente pubblico nazionale privatizzato, per l’esercizio 2022. L’ente svolge attività convegnistica, di ricerca e di alta formazione, cura pubblicazioni scientifiche e custodisce una biblioteca specialistica. Il conto consuntivo 2022, con le relazioni dell’organo amministrativo e di controllo, è stato trasmesso alla Corte in adempimento delle determinazioni che vi avevano sottoposto l’ente.

L’esercizio si chiude con un disavanzo di euro 32.277, contro un avanzo di euro 9.735 nel 2021. La Corte esamina la struttura dei ricavi, composti in prevalenza da un finanziamento statale in progressivo calo, e la dinamica dei costi degli organi, del personale e dell’attività convegnistica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla collocazione giuridica dell’ente. La privatizzazione non lo ha trasformato in soggetto estraneo al controllo, che si fonda sulle determinazioni che vi hanno sottoposto il centro. Rileva, però, che la fondazione non rientra nell’elenco delle pubbliche amministrazioni del conto economico consolidato e non è quindi soggetta alle misure di contenimento della spesa pubblica.

Sul piano contabile, il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis cod. civ. ed è privo di rendiconto finanziario. I costi e i ricavi sono ripartiti in sei macroaree, con quote di spesa di personale e di funzionamento imputate alle singole attività.

La voce prevalente dei ricavi resta il finanziamento statale, pari a euro 429.725, oltre il 50 per cento dell’attivo, in calo rispetto all’importo originario per effetto dei tagli. Le vendite di pubblicazioni scientifiche scendono del 15,2 per cento, a euro 234.548, mentre le altre attività tradizionali crescono. La Corte auspica il potenziamento di un più ampio bacino di risorse proprie, mediante il sito web e la vendita on line.

Sul versante dei costi, le spese di personale raggiungono euro 297.013 e il funzionamento degli organi euro 66.950. L’attività convegnistica e congressuale cresce di oltre tre volte, ma genera ricavi per soli euro 16.780. Il saldo della gestione caratteristica è negativo per euro 25.552; la gestione finanziaria è neutra, con soli interessi attivi di euro 180. Il disavanzo finale di euro 32.277 riduce il patrimonio netto, mentre la liquidità cala per un investimento assicurativo di euro 500.000.

La Corte formula quindi le sue considerazioni conclusive, ribadendo l’esigenza di riequilibrio tra risorse proprie e costi di struttura e segnalando la permanenza dell’inagibilità della sede storica a otto anni dal sisma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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