Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese per inottemperanza tardiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 42 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, comprensiva degli accessori di legge, essendo venuto meno l’interesse all’esecuzione. La definizione del giudizio avviene decidendo su questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., il comportamento processuale della parte che abbia dato esecuzione all’ordine istruttorio solo tardivamente, oltre il termine perentorio assegnato, giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Nel giudizio pensionistico nulla è dovuto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, depositato il 7 luglio 2024, per l’esecuzione della sentenza n. 1203/2010 del 30 maggio 2010 di questa Sezione, non impugnata. Ha chiesto di ordinare all’INPS il pagamento dei ratei maturati sulla pensione privilegiata vitalizia spettante al dante causa, oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 1 luglio 2025, ha comunicato di avere pagato gli arretrati della reversibilità sulla rata di agosto 2024, mentre il pagamento degli arretrati della pensione privilegiata diretta era previsto sulla rata di settembre 2025, chiedendo un breve rinvio in vista della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 128/2025 del 28 luglio 2025, in esito all’udienza del 23 luglio 2025, il giudice ha ordinato alla ricorrente di depositare, nel termine perentorio di quarantacinque giorni, la prova della notificazione del ricorso e del decreto e la valida procura ad litem, e all’INPS di depositare la prova del pagamento degli arretrati e degli interessi nella rata di settembre 2025. L’INPS ha depositato la prova del pagamento il 15 ottobre 2025; la ricorrente ha eseguito l’ordinanza istruttoria solo il 19 gennaio 2026, tardivamente rispetto al termine perentorio fissato.
Il Collegio osserva che parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente in esito al deposito della prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. La lite è definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.
La definizione avviene decidendo su questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere, come affermato da Cass. civ., sez. 3, 16.2.2023, n. 4951. Tenuto conto del comportamento processuale della ricorrente, che ha dato esecuzione solo tardivamente, ben oltre il termine perentorio assegnato dall’ordinanza istruttoria, il giudice dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.
Nulla è infine disposto per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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