Limiti retributivi e contributi al fondo pensione nel controllo sulla gestione Mefop (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 62 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a controllo pubblico, i contributi aggiuntivi versati dal datore di lavoro al fondo pensione del dirigente, non previsti dalla legge né dalla contrattazione collettiva, integrano la violazione del divieto di cui all’art. 11, comma 10, del TUSP. Il tetto retributivo annuo omnicomprensivo previsto dall’art. 11, comma 6, del TUSP va letto in chiave logico-sistematica, secondo l’equilibrio tra contenimento della spesa e tutela retributiva e previdenziale indicato dalla giurisprudenza costituzionale. Ne restano fuori i soli contributi contrattuali al fondo pensione e al terzo pilastro, qualificabili come obbligatori. La Sezione del controllo non irroga sanzioni, ma segnala le irregolarità e sollecita l’adeguamento e il recupero delle somme eccedenti.
Il Fatto
La vicenda riguarda il referto che la Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha trasmesso alle Presidenze delle due Camere sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società, per l’esercizio 2022. La società è a capitale pubblico e opera nel settore della previdenza complementare, con il controllo di diritto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il punto centrale del referto è la posizione retributiva del Direttore generale. Le voci di costo del suo trattamento comprendevano un contributo aggiuntivo al fondo pensione e un contributo di solidarietà, nonché contributi per la sanità integrativa e la formazione continua. La Sezione aveva già formulato dubbi sull’esercizio 2020, chiedendo agli organi sociali di verificare il rispetto del tetto retributivo di cui all’art. 11, comma 6, del TUSP e il divieto dell’art. 11, comma 10.
La Motivazione della Corte
Il Ministero ha richiesto un parere all’Avvocatura generale dello Stato, reso il 29 marzo 2023. L’Avvocatura ha preferito una lettura logico-sistematica del tetto retributivo, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 124 del 2017 e n. 27 del 2022, ricercando un punto di equilibrio tra la finalità di contenimento della spesa e il diritto dell’interessato a una retribuzione proporzionata e a un’adeguata tutela previdenziale.
Su questa base, secondo l’Avvocatura, i contributi contrattuali al fondo pensione e al terzo pilastro restano fuori dal tetto, perché qualificabili come obbligatori alla stregua degli artt. 25 e 26 del c.c.n.l. del commercio. Vi rientrano invece il contributo aggiuntivo al fondo pensione, il contributo di solidarietà versato all’Inps, i contributi per sanità integrativa e quelli per la formazione continua.
La Corte registra poi un secondo e più grave profilo. Il contributo aggiuntivo al fondo pensione e il contributo di solidarietà non trovano fondamento né nella legge né nel contratto collettivo. Essi possono dunque integrare la violazione del divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti ulteriori rispetto a quelli previsti, sancito dall’art. 11, comma 10, del TUSP.
Il Ministero ha chiesto alla società di adeguare il trattamento del Direttore generale e di recuperare quanto eccedente il tetto. Il recupero è stato affidato allo stesso Direttore generale, il quale ha dichiarato di non prestare acquiescenza, ma ha avviato le restituzioni: ha recuperato il contributo aggiuntivo per le annualità 2020 e 2021, sospeso il versamento per il 2022 e attivato la compensazione per il contributo di solidarietà. La Corte prende atto delle misure, ma rileva che il rispetto delle disposizioni va assicurato anche per le annualità precedenti.
La Sezione estende infine il rilievo alle due unità di personale passate dai quadri ai dirigenti nel 2022, per le quali il divieto dell’art. 11, comma 10, del TUSP è divenuto applicabile. Segnala inoltre che la monetizzazione dei permessi non goduti riconosciuta a tali dirigenti appare in contrasto con la disciplina delle ferie di cui agli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 66/2003, che vieta la sostituzione del periodo minimo di quattro settimane con un’indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto.
Nota della Redazione
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