Controlli interni inadeguati nel Comune in dissesto: nessuna esimente (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 268 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo. La condizione di dissesto finanziario dichiarata dall’ente non integra alcuna esimente dall’esercizio dei controlli interni. Al contrario, essa impone un rafforzamento del sistema dei controlli, in ragione degli stringenti vincoli normativi e delle difficoltà gestionali che tale fattispecie comporta, dovendo il presidio intercettare e correggere le dinamiche suscettibili di aggravare la crisi e la procedura di risanamento. Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e sulla regolarità della gestione. Resta ferma la possibilità, per le Sezioni giurisdizionali regionali, di irrogare la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori locali nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo.

Il Fatto

Il Comune, con popolazione superiore alla soglia di legge, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. L’ente versa in stato di dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione consiliare, ed è gestito da una commissione straordinaria; dichiara di trovarsi in fase di riorganizzazione.

Con precedente pronuncia la stessa Sezione aveva già accertato l’inadeguatezza del sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021, invitando l’ente a superare le criticità riscontrate. La questione giunge nuovamente all’esame collegiale perché i referti del biennio successivo confermano il permanere delle medesime debolezze strutturali.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto annuale, ricostruita alla luce dell’art. 148 del TUEL e della giurisprudenza contabile. Il referto concorre a completare il controllo di cui ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno.

L’analisi per tipologie evidenzia un sistema inesistente, disorganico e lacunoso. Non risulta attivato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis del TUEL, con ciò venendo meno la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Parimenti non attivati risultano il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, con percentuale media degli obiettivi strategici raggiunti pari a zero.

Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, l’ente riferisce il coinvolgimento di soli alcuni responsabili dei servizi, l’assenza di misure di ripristino e l’assenza di segnalazioni ai sensi dell’art. 153, comma 6, del TUEL. Il controllo sugli organismi partecipati, disciplinato dall’art. 147-quater del TUEL, risulta carente su tutti i profili, al punto da potersi ritenere non attivato, per difetto di una struttura dedicata.

La Corte affronta il nodo centrale dell’eccezione di dissesto. Non esiste alcuna norma che esoneri l’ente dall’attivare il controllo di gestione, strategico o sulla qualità dei servizi. Lo stato di dissesto non è esimente; esso impone anzi un rafforzamento dei controlli, specie negli enti in crisi, dove il presidio serve a intercettare dinamiche finanziarie foriere di ulteriore aggravamento.

Da ultimo, l’appendice sul PNRR rileva l’assenza di direttive dedicate, di una struttura di referente e di procedure di monitoraggio dei rischi di frode e corruzione. La Sezione accerta l’inadeguatezza del sistema, invita l’ente al superamento delle criticità sotto l’attenzione del Segretario generale e dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale, con riserva di valutare i successivi referti anche ai fini della responsabilità sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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