Responsabilità contabile eredi e riassunzione tardiva dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 596 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, la sospensione del processo disposta in attesa della definizione del parallelo procedimento penale in primo grado opera erga omnes e fa decorrere il termine per la riassunzione dalla pronuncia che definisce quel grado in riferimento all’intera vicenda. La riassunzione tardiva rispetto al termine dell’art. 297 c.p.c. impedisce la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto deceduto nelle more, con conseguente declaratoria di estinzione. La responsabilità del tesoriere dell’ente locale, di natura sussidiaria, presuppone la colpa grave e non si estende il differimento della prescrizione operante in caso di occultamento doloso del danno, non potendo equipararsi al debitore principale la posizione di chi versi in buona fede.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio ventuno soggetti — cinque privati percettori e sedici dipendenti dell’ente locale — per contribuzioni ritenute indebitamente erogate tra il 2005 e il 2009, per complessivi 968.954,16 euro, oltre alla banca tesoriera in via sussidiaria per l’omesso controllo. Con la sentenza ordinanza n° 659/2016 la Sezione affermava la propria giurisdizione anche verso i privati e sospendeva il giudizio in attesa della definizione in primo grado del processo penale per gli stessi fatti. Nelle more decedeva uno dei convenuti; i reati a lui ascritti erano dichiarati estinti. Il processo penale si definiva poi con sentenza di patteggiamento e, per altri imputati, con declaratoria di prescrizione.
La Procura riassumeva il giudizio contabile, dapprima includendo anche il convenuto deceduto, quindi — dichiarata l’interruzione — nei confronti dei suoi eredi. All’udienza del 14 dicembre 2023 la Procura rinunciava all’azione verso gli eredi di altro convenuto, deceduto nel febbraio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i profili preliminari. Va disposta l’estromissione del privato nei cui confronti il difetto di giurisdizione contabile era già stato dichiarato con la sentenza n° 659/2016, su quel punto ormai coperta da giudicato. Va altresì dichiarata l’estinzione del giudizio verso l’originario convenuto deceduto nel 2023, essendo intervenuta rinuncia della Procura.
Quanto agli eredi dell’altro convenuto defunto nel 2018, la Corte rileva che del decesso la Procura era venuta a conoscenza almeno dal 2019, quando aveva prodotto la sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati per morte del reo. Anche a prescindere, la riassunzione andava operata direttamente verso gli eredi già all’indomani della sentenza che aveva definito in primo grado il processo penale. Rispetto al termine dell’art. 297 c.p.c., la riassunzione effettuata solo nell’aprile 2023 è tardiva, con conseguente estinzione.
Nel merito, la prospettazione poggia sulle acquisizioni penali e sull’ordinanza cautelare del GIP. Per i percettori privati emergono gravi indizi di colpevolezza: documentazione giustificativa solo apparente, mancato rinvenimento delle determine, inesistenza o inoperatività delle associazioni beneficiarie. La Corte accoglie la domanda verso i soggetti che hanno patteggiato o la cui imputazione è caduta per prescrizione, mentre rigetta verso la beneficiaria di un’unica erogazione, avendo il GIP escluso che i coniugi fossero a conoscenza della discrasia tra delibera e mandato.
Per i dipendenti, il decreto di archiviazione esclude la responsabilità di quanti avevano solo un ruolo formale, non essendo emersi elementi sull’elemento soggettivo. La Corte rigetta pertanto la domanda verso questi ultimi e verso il dipendente scavalcato dal collega nella firma dei mandati. Accoglie invece verso gli altri, con condanne in solido.
Sulla banca tesoriere, l’omissione del controllo sulla duplice firma è incontestata e la sua entità minimale non vale da esimente. È però fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale: a chi versi in buona fede e risponda a titolo sussidiario non può estendersi il differimento operante in caso di occultamento doloso. La responsabilità della banca è così circoscritta ai mandati emessi nel 2009, per complessivi 314.000 euro.
Nota della Redazione
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