Tetto salario accessorio è limite unico e complessivo per tutti i fondi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 195 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 costituisce un limite complessivo unico e non un vincolo riferito a ciascuna categoria di personale. Esso include tutte le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio: fondo di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti e segretari comunali e provinciali. Il riferimento normativo all’«ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale» va inteso come somma di tutte le voci retributive accessorie. La finalità di invarianza della spesa impedisce di moltiplicare i tetti per quante sono le categorie beneficiarie.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune privo di dirigenza chiede alla Sezione regionale di controllo se il limite del salario accessorio posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 debba considerarsi come tetto complessivo unico, comprensivo del fondo incentivante dei dipendenti, del fondo del segretario comunale e del fondo delle posizioni organizzative, oppure se ciascun fondo soggiaccia a un proprio limite distinto.
Il quesito riguarda anche la possibilità di portare a incremento del fondo delle posizioni organizzative le eventuali riduzioni strutturali del fondo del segretario comunale, e se l’unica via di incremento per i comuni senza dirigenza sia la deroga dell’art. 11-bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità del parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, perché formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.
Sotto il profilo oggettivo la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può risolversi in una ingerenza nella concreta attività gestionale dell’ente. Il quesito è quindi ammissibile solo per i profili generali e astratti relativi alla natura del tetto di spesa, riconducibile al contenimento della spesa pubblica; restano estranee le questioni sulle concrete modalità di utilizzo delle risorse.
Nel merito, la Corte richiama la finalità di invarianza del trattamento accessorio perseguita dalla norma, che fissa al 2016 il valore soglia invalicabile. Il riferimento all’ammontare «complessivo» delle risorse implica che il tetto riguarda la spesa complessiva e non quella delle singole categorie.
La Sezione richiama la giurisprudenza contabile conforme, anche di altre Sezioni regionali, e la certificazione delle Sezioni Riunite sul CCNL 2016-2018, che ha descritto il fondo incentivante e le risorse per posizione e risultato delle posizioni organizzative come distinti ma collegati in un sistema di vasi comunicanti. La crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sempre nel rispetto del tetto complessivo.
La Corte segnala inoltre che il valore soglia è inciso dalla deroga dell’art. 11-bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018, limitata ai comuni privi di dirigenza, e dalla previsione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, che consente di modulare il tetto in presenza di variazioni della dotazione organica. Su queste basi la Sezione conclude che il limite è unico e complessivo.
Nota della Redazione
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