Rito abbreviato contabile definito con decreto e pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 64 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., la definizione del giudizio avviene in due fasi distinte. Con decreto il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti e acquisito il parere favorevole del pubblico ministero, accoglie l’istanza, determina la somma dovuta e fissa i termini per il versamento e per la prova del pagamento. All’esito, la sentenza accerta unicamente l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma così determinata e dichiara il giudizio definito. La cognizione del giudice resta quindi circoscritta all’accertamento dell’adempimento, senza riesame del merito già delibato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 31 c.g.c. a carico della parte condannata.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la convenuta a seguito di un precedente procedimento penale, chiedendo il risarcimento del danno. La convenuta si è costituita e ha presentato istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento del 40% della somma pretesa. La Procura ha espresso parere favorevole.

Con decreto n. 1 il Collegio ha accolto la richiesta, ha determinato la somma dovuta in € 34.425,78, da versare entro un termine perentorio, e ha assegnato un ulteriore termine per il deposito della prova del pagamento. Ha poi fissato l’udienza in camera di consiglio per accertare l’avvenuto versamento. Il legale della convenuta ha fornito prova del pagamento mediante copia del bonifico bancario e attestazione di esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la scansione procedimentale propria del rito abbreviato. La delibazione preliminare sui presupposti e sulla congruità della somma è già avvenuta con il decreto, in senso conforme alla condanna civile della Cassazione. In questa sede residua perciò un unico accertamento: l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

La verifica si fonda sulla documentazione allegata. Da essa risulta il pagamento mediante bonifico in favore del Comune destinatario, per l’importo di € 34.425,78, con relativa attestazione di avvenuta esecuzione. L’adempimento è dunque pieno e documentato.

Su questa base la Corte dichiara il giudizio definito mediante la procedura del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. Il percorso argomentativo non investe il merito della pretesa risarcitoria, ormai cristallizzata nel decreto, ma si esaurisce nella constatazione dell’adempimento.

Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza e ne dispone la liquidazione a cura della Segreteria ai sensi dell’art. 31 c.g.c., ponendole a carico della parte condannata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *