Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 163 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, e si definisce mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non subisce variazioni in ragione del contenuto del decreto monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. L’avvenuto deposito dei conti giudiziali, con parificazione e parere dell’organo di revisione, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La mancanza di contraddittorio esclude la pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale di fissare un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, facenti capo a un agente contabile esterno gestore di una struttura ricettiva, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di omissione grave e ingiustificata.
Con decreto n. 115/2024 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. L’ente locale ha poi trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo DAeD il 16 maggio 2025. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina anzitutto la natura del procedimento attivato dalla Procura. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), afferma che il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, mantiene natura giurisdizionale.
Tale qualificazione si desume dalle norme che ne regolano tutte le fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Il giudice sottolinea che questa forma di definizione non può variare a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotti: dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.
Nel merito, la disamina degli atti mostra che i conti giudiziali depositati risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. L’obbligo di resa del conto è dunque integralmente adempiuto.
Ricorrono pertanto le condizioni per definire il giudizio, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. L’accertamento operato non incide sulle valutazioni relative alla regolarità sostanziale dei conti, che restano ferme e impregiudicate nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Infine, rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio di resa del conto, il giudice non provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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