Improcedibile il ricorso previdenziale per mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 492 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 155, comma 3, C.G.C., il ricorrente deve notificare all’Amministrazione, unitamente al ricorso depositato, il decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dalla comunicazione, sì che tra la notificazione al convenuto e l’udienza intercorra un termine non minore di novanta giorni. La mancata prova della notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione al convenuto, in assenza di costituzione di questi, impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, e, in difetto di costituzione dell’Amministrazione, non vi è luogo per la regolazione delle spese del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di un Ministero cessato dal servizio il 31.08.2019, è titolare di pensione anticipata liquidata con il sistema misto e decorrente dall’1.09.2019. Egli chiede il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, sostenendo di aver maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni, da arrotondare ad anni 18.

Secondo il ricorrente, l’INPS avrebbe errato nel limitare il calcolo retributivo al 31.12.1995. L’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 riserva il sistema retributivo ai lavoratori che al 31.12.1995 vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva. Il ricorrente invoca l’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 e l’art. 3 della legge n. 274/1991, oltre alla circolare INPDAP n. 14 del 1998. Il convenuto non si è costituito. All’udienza nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico affronta in via pregiudiziale una questione di rito e non esamina il merito della pretesa pensionistica. Il ricorrente non ha depositato in atti la prova dell’avvenuta notificazione all’INPS del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione.

Il collegio richiama l’art. 155 C.G.C., che impone al ricorrente di notificare il decreto di fissazione unitamente al ricorso depositato entro dieci giorni dalla comunicazione, con un termine minimo di novanta giorni tra notifica e udienza. Nel caso concreto tale modalità non risulta rispettata e l’INPS non si è costituito.

La Corte richiama il proprio più accreditato orientamento, che dà continuità: la mancata notifica a parte resistente dell’atto introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio. Il vizio è qualificato come ipotesi di improcedibilità del ricorso.

Non si tratta di una nullità sanabile, perché l’omissione incide sull’instaurazione stessa del rapporto processuale, non sulla sua regolarizzazione. Il ricorso è pertanto improcedibile.

Stante la mancata costituzione dell’INPS, non vi è luogo per la regolazione delle spese del giudizio. La questione sostanziale sull’arrotondamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 resta quindi assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *