Verifica del canale di provvista interno per incarico dirigenziale tecnico-ispettivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 23 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che si estende agli atti presupposti ai sensi dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ricusa il visto al conferimento di un incarico dirigenziale non generale quando l’avviso di interpello abbia pretermesso la partecipazione dei dirigenti di ruolo dipendenti da altre pubbliche amministrazioni o da organi costituzionali, in violazione dell’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso alla dirigenza esterna, e a maggior ragione a soggetti privi della qualifica dirigenziale ai sensi del comma 6, riveste carattere residuale rispetto al sistema piramidale di provvista delineato dall’art. 19, che privilegia la dirigenza di ruolo e i canali di mobilità tra amministrazioni. La motivazione del provvedimento di conferimento deve esteriorizzare il percorso valutativo seguito, non essendo sufficiente la mera sommatoria algebrica dei punteggi attribuiti ai candidati.

Il Fatto

L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha bandito un interpello per il conferimento di un incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in subordine, del comma 6 del medesimo articolo. All’esito della selezione ha conferito l’incarico, con decreto direttoriale, a un soggetto esterno privo di qualifica dirigenziale, per la durata di un triennio.

Il decreto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo di legittimità. Il Magistrato Istruttore ha formulato un foglio di rilievo, dubitando della legittimità della procedura e dell’imparzialità della commissione valutatrice. Le controdeduzioni dell’Amministrazione non sono state ritenute idonee a superare i rilievi e la questione è stata deferita al Collegio, che ha ricusato il visto e la registrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’antefatto: una precedente procedura, bandita con interpello rivolto esclusivamente a personale esterno privo di qualifica dirigenziale, si era conclusa con l’affidamento dell’incarico al medesimo soggetto ed era stata ritirata in autotutela proprio a seguito di un precedente rilievo della Corte. Il nuovo provvedimento ricalca in larga parte quel percorso.

La prima e assorbente illegittimità riguarda la pretermissione dei dirigenti di ruolo dipendenti da amministrazioni diverse da quella procedente o da organi costituzionali. L’interpello, non richiamando il comma 5-bis dell’art. 19, ha precluso a tali soggetti la partecipazione. La Corte ribadisce che l’affidamento di funzioni dirigenziali a chi non abbia superato il percorso concorsuale di qualificazione è assolutamente eccezionale e che il canale del comma 6 è residuale rispetto all’intero sistema. Non persuade l’argomento dell’Amministrazione circa un asserito vincolo numerico discendente da un decreto ministeriale del 2018, ormai fonte secondaria di norma primaria non più in vigore dall’8 agosto 2021, per effetto della riforma introdotta dal D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021.

In via gradata, la Corte esamina l’illogicità del criterio preferenziale introdotto nell’interpello, che valorizzava la formazione in discipline scientifiche o tecnologiche e l’esperienza di docenza nelle stesse materie. Tale preferenza non trova riscontro nella disciplina di accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, che richiede il titolo universitario senza dettare simili criteri. La clausola restringe irragionevolmente la platea degli aspiranti e contrasta con i principi di selettività e trasparenza che devono informare l’accesso ai pubblici impieghi.

La Corte rileva inoltre l’insufficiente motivazione del provvedimento di conferimento, che si limita a richiamare l’esito dei lavori della commissione e il punteggio più alto conseguito. La mera sommatoria algebrica dei punteggi non esteriorizza il percorso valutativo e non rende verificabile il processo decisionale, in violazione del comma 6 dell’art. 19 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Quanto alla commissione, la Corte accerta la reiterazione dei due terzi dei componenti rispetto alla precedente procedura e la mancata acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi. Sul punto richiama l’art. 51 cod. proc. civ., l’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 e l’art. 6-bis della legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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