Pensione di inabilità per dipendenti pubblici e accertamento medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 4 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, il giudice contabile può fondare l’accertamento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sul parere della Commissione medico-legale istituita presso la Corte dei conti. Il parere è idoneo a integrare la prova del requisito quando risulti fondato su attendibili elementi di fatto, su argomentazioni logico-giuridiche convincenti, su idoneo supporto medico-scientifico e sia adeguatamente motivato. In presenza di tali condizioni il diritto alla pensione decorre dalla data della dispensa dal servizio e l’amministrazione è condannata alla liquidazione del trattamento e dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., secondo la regola dell’assorbimento.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina dell’INPS dell’8 aprile 2022 e il riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, deducendo di essere stata dispensata dal servizio per inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro e allegando la relativa certificazione medica.
L’INPS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice amministrativo o ordinario, la carenza di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. La questione è giunta alla decisione dopo che il giudice, rilevata la divergenza delle valutazioni medico-legali di parte, ha disposto un accertamento tecnico affidato alla Commissione medico-legale presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 ha esteso ai dipendenti pubblici, dal 1° gennaio 1996, l’istituto della pensione di inabilità già disciplinato per il settore privato dalla legge n. 222 del 1984. Il successivo DM 8 maggio 1997 ha definito le modalità applicative, ulteriormente illustrate dall’Inpdap con circolare n. 57 del 24 ottobre 1997.
Tra i requisiti previsti dall’art. 2 del DM 8 maggio 1997 — anzianità contributiva minima, risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio e riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa — è risultato in contestazione unicamente l’ultimo. La controversia si è quindi concentrata sull’accertamento dello stato di inabilità della ricorrente alla data della dispensa dal servizio.
La Corte ha attribuito valore determinante al parere della Commissione medico-legale istituita presso la Corte dei conti, organo di consulenza medico-legale, che ha motivatamente ritenuto la ricorrente nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa degli esiti permanenti della patologia residuata in campo neurologico. Il giudice ha verificato che il parere poggia su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su idoneo supporto medico-scientifico e risulta coerente con le premesse in fatto, così fornendo positivo riscontro alle tesi della ricorrente.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. È stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità dalla data del collocamento a riposo, con condanna dell’amministrazione alla liquidazione del trattamento e all’erogazione dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., applicando la regola dell’assorbimento e il calcolo secondo gli indici ISTAT anno per anno. Le spese giudiziali sono state integralmente compensate, in ragione della complessità della questione e della necessità dell’incombente istruttorio.
Nota della Redazione
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