Esclusione dal bilancio consolidato solo per eventi straordinari (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 3 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bilancio consolidato degli enti locali, i casi di esclusione degli enti e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro di consolidamento, per impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano esclusivamente eventi di natura straordinaria, quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali. Il carattere eccezionale della fattispecie non ammette interpretazione analogica o estensiva, né consente di ricondurre alla norma situazioni riconducibili a mere difficoltà operative o a inerzie degli enti partecipati. La disposizione va letta unitamente al punto 3.1, lettera b), dell’allegato 4/4, che ne circoscrive rigorosamente l’ambito applicativo.

Il Fatto

Il presidente di una provincia ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in merito alla possibilità di escludere dall’elenco 2 del bilancio consolidato — cioè dal perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica — un consorzio di bonifica partecipato.

A fondamento della richiesta, l’ente locale ha rappresentato le difficoltà riscontrate nell’ottenere dal consorzio le informazioni e la documentazione necessarie per il processo di consolidamento. Il quesito è pervenuto tramite il consiglio delle autonomie locali ed è stato trattato in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta, sia sotto il profilo soggettivo — provenendo dal legale rappresentante dell’ente locale per il tramite del consiglio delle autonomie locali — sia sotto il profilo oggettivo, ricondotta alla prospettiva di generalità e astrattezza che caratterizza la funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e il punto 2.2 dell’allegato 4/4, che impongono al capogruppo la predisposizione di due elenchi distinti: quello degli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e quello degli enti compresi nel bilancio consolidato.

Il passaggio decisivo è il punto 3.1, lettera b) del principio contabile applicato. Nel consentire l’esclusione degli enti dall’elenco 2 in caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, la norma precisa che «i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)».

Da questa lettura la Sezione ha tratto il carattere eccezionale e straordinario della fattispecie, con conseguente esclusione di ogni interpretazione analogica o estensiva. Il secondo periodo della lettera b) non lascia margini: le difficoltà di interlocuzione con l’ente partecipato, pur rilevanti sul piano organizzativo, non integrano la condizione normativa.

La Corte ha dunque espresso l’avviso richiesto nei termini sopra indicati, respingendo l’estensione dell’esclusione a situazioni diverse da quelle tipizzate dal principio contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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