Danno da disservizio da esercizio illecito di pubbliche funzioni e riduzione equitativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 96 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio penale non si pone in rapporto di pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio contabile, poiché il materiale probatorio formato in sede penale non rende non autonome le valutazioni di merito del giudice erariale, che hanno contenuti propri e prescindono dalla qualificazione penale dei fatti. Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, riconducibile al più ampio genus del danno da disservizio, non richiede la prova della minore resa del servizio, ma soltanto il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi, le quali fanno perdere alla retribuzione il carattere di corrispettività. Il potere riduttivo non è esercitabile quando il dipendente ha agito con dolo. La determinazione equitativa del danno può essere ridimensionata in appello, in ragione della ritenuta incidenza percentuale delle condotte illecite sulla prestazione lavorativa.
Il Fatto
La Procura contabile ha azionato due distinte poste di danno nei confronti di un sostituto commissario della Polizia di Stato, con funzioni di vice-dirigente dell’ufficio immigrazione: un danno da tangente, quantificato in via presuntiva sul valore delle indebite dazioni, e un danno da disservizio, per la retribuzione indebitamente percepita avendo svolto, in orario di servizio, attività criminosa diretta ad agevolare il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno in favore di diversi soggetti, in concorso con altri.
Con la sentenza di primo grado la Sezione giurisdizionale regionale ha accolto solo la pretesa relativa alla lesione del nesso sinallagmatico, condannando la dipendente al pagamento di una somma pari al 20% della retribuzione lorda del periodo. La condannata ha proposto appello, deducendo l’erroneità della mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, l’omessa e apparente motivazione, la carenza di prova e l’insussistenza della lesione del rapporto sinallagmatico, nonché l’erroneo mancato esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Sulla prima censura, il Collegio richiama la costante giurisprudenza delle Sezioni riunite secondo cui non basta un mero collegamento tra due giudizi, né ragioni di opportunità, ma è necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità: uno dei giudizi deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico la cui soluzione pregiudichi l’altro. La definizione del giudizio penale non può quindi porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello contabile, essendo pacifica la piena autonomia del giudizio erariale. L’eventuale eterogeneità di valutazioni è naturale conseguenza delle diverse funzioni assegnate alle due giurisdizioni.
La Corte sottolinea che la circostanza per cui il materiale probatorio formatosi in sede penale sia attinto dal requirente contabile non rende non autonome le valutazioni di merito, laddove le condotte contestate presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale. Anche il diverso regime di valutazione delle prove rileva: una formula assolutoria non significa necessariamente che il fatto materiale non sussista, potendo esprimere la mancanza di un elemento costitutivo del reato senza escludere i presupposti della responsabilità erariale. La richiesta di sospensione è pertanto rigettata.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la categoria del danno da disservizio, che include una multiforme serie di condotte disfunzionali accomunate dall’incidenza negativa sulla prestazione lavorativa e sulle sue qualità di legalità, efficacia, efficienza ed economicità, così da determinare uno spreco di risorse. Tra le figure sintomatiche individuate dalla giurisprudenza contabile rientra l’esercizio illecito di pubbliche funzioni, che compromette il perseguimento degli interessi pubblici generali a vantaggio dell’interesse egoistico del dipendente.
La Corte afferma che non è necessario provare la minore resa del servizio: è sufficiente il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi, poiché la retribuzione non può ritenersi debitamente corrisposta a fronte di condotte dolose che perseguono fini personali. La reiterazione delle condotte, la loro plurioffensività e il contesto in cui sono state poste in essere depongono per la configurabilità del danno. Quanto al potere riduttivo, esso non è esercitabile perché l’appellante ha agito con dolo. Il Collegio ritiene però di ridimensionare equitativamente la misura del pregiudizio in ragione dell’incidenza delle condotte sulla prestazione, riducendo la percentuale della retribuzione posta a base del risarcimento.
Nota della Redazione
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