Spese di giudizio nel processo del lavoro: escluse dalla remunerazione dei dipendenti (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 105 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme liquidate dal giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ., a favore della pubblica amministrazione vittoriosa che sia stata difesa da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417-bis cod. proc. civ. non possono essere destinate a remunerare i dipendenti che hanno svolto l’attività difensiva. Il vincolo di destinazione premiale delle spese di giudizio, introdotto dal comma 196-bis dell’art. 3, legge n. 549/1995, è circoscritto al solo contenzioso tributario e non è stato esteso al processo del lavoro. L’interprete non può colmare la lacuna in via analogica, perché l’erogazione di compensi accessori richiede una specifica previsione di legge o della contrattazione collettiva. Ne deriva l’inammissibilità di qualsiasi impiego premiale di tali entrate eventuali, nonché di ogni loro inserimento, anche solo figurativo, nei fondi del salario accessorio.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune siciliano ha chiesto alla Sezione di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 sull’interpretazione delle norme relative ai vincoli in materia di compensi ai funzionari correlati alle spese di giudizio nei processi diversi da quello tributario. Il quesito muove dall’ipotesi di un’analogia tra il rito del lavoro di primo grado e il processo tributario, quanto alla liquidazione delle spese a favore dell’amministrazione vittoriosa.

Il richiedente ha posto quattro interrogativi: se le somme liquidate ex art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ., nei limiti dell’ammontare recuperato, possano remunerare i dipendenti difensori; se tra i soggetti incentivabili rientri anche il personale dell’area dirigenziale, segretario comunale compreso; se tali risorse vadano inserite nei fondi del salario accessorio, anche solo in modo figurativo; se quantificazione e modalità di assegnazione debbano essere oggetto di regolamentazione o siano demandate alla contrattazione decentrata.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è proposta dall’ente locale legittimato e sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti sono formulati in termini generali e astratti, riguardano un interesse generale delle autonomie locali e attengono all’utilizzo di entrate eventuali per scopi premiali, materia riconducibile alla contabilità pubblica, senza interferenze con altre funzioni della Corte o di altre giurisdizioni.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Nel processo del lavoro l’art. 417-bis cod. proc. civ. consente all’amministrazione di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti; l’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ. prevede che, nella liquidazione delle spese, si applichi la tariffa professionale degli avvocati con riduzione del venti per cento. Nel processo tributario l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 ammette la difesa mediante dirigenti o titolari di posizione organizzativa, e il comma 2-sexties dell’art. 15 dello stesso decreto, in vigore dal 2 gennaio 2024, reca analoga riduzione.

La differenza decisiva sta nella destinazione delle somme. Il comma 196-bis dell’art. 3, legge n. 549/1995, introdotto dall’art. 12, comma 4, d.l. n. 437/1996, destina in massima parte gli importi riscossi nel contenzioso tributario a incentivo di chi ha difeso le ragioni dell’amministrazione. Tale vincolo è rimasto circoscritto al solo processo tributario e non è stato esteso dall’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ. alle spese del giudizio del lavoro. Manca dunque una previsione che consenta di impiegare quelle risorse per scopi premiali.

La Corte esclude che la lacuna possa essere colmata in via interpretativa, richiamando la deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG: l’interprete non può sostituirsi al legislatore, privilegiando letture aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme. I contratti collettivi richiamati — tra cui il CCNL 21 maggio 2018 e il CCNL 16 novembre 2022 — menzionano i soli compensi connessi all’art. 12, comma 1, lett. b), d.l. n. 437/1996, omettendo le somme da art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ.. Per i dirigenti opera inoltre il principio di omnicomprensività del trattamento economico, fondato sull’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e recepito dall’art. 43 del CCNL 16 luglio 2024: i compensi aggiuntivi sono erogabili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

La Corte chiude con l’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, che sanziona con la nullità le clausole contrattuali lesive dei vincoli di legge. Ai quesiti, legati da un nesso di consequenzialità, è data risposta negativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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