Parere negativo su acquisto di partecipazione societaria per carenza di motivazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 85 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la delibera con cui l’amministrazione acquisisce una partecipazione societaria è soggetta al parere della Corte dei conti, che ne verifica la conformità ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8. Il giudizio involge la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’ente deve esplicitare la stretta necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la convenienza economica della scelta societaria e della modalità di gestione del servizio, e la sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo. La mera prospettazione di vantaggi generali e strategici, priva di riscontri concreti, non assolve l’onere di motivazione analitica e giustifica il parere negativo.

Il Fatto

La Giunta di una Camera di Commercio delibera di sottoscrivere una quota di partecipazione nel capitale di una società consortile a responsabilità limitata, per un importo massimo di 2.500,00 euro, imputando l’onere al bilancio dell’esercizio in corso. L’operazione si inserisce nell’ambito di un aumento del capitale sociale della società.

L’ente trasmette la deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. La Sezione è chiamata a esprimersi sulla conformità dell’atto ai parametri normativi, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda anzitutto che l’operazione, consistendo nell’acquisizione di quote di una società, rientra tra quelle soggette al parere preventivo della Corte. Le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG hanno qualificato tale pronuncia come esercizio di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti.

La Sezione ribadisce di non poter svolgere una compiuta analisi economica e finanziaria della società, perché ciò si tradurrebbe in una cogestione e in una deresponsabilizzazione dell’amministrazione. Il sindacato resta dunque sulla motivazione dell’atto.

Sotto il profilo della necessità della società per le finalità istituzionali, la delibera e il suo allegato si limitano a rappresentare i vantaggi strategici e le tematiche di interesse, senza chiarire quali funzioni verrebbero concretamente svolte dalla società e perché le funzioni camerali richiedano necessariamente la partecipazione a un organismo in house.

Quanto alla convenienza economica, il Collegio richiama il duplice passaggio logico già indicato in Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR: occorre valutare la rispondenza a criteri di economicità della scelta societaria e, quando il socio eroga un servizio, anche la convenienza della modalità di gestione, diretta o esternalizzata. Manca, nella specie, la comparazione tecnica dei costi e dei benefici rispetto alla situazione attuale.

Sulla sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite ne hanno delineato una duplice accezione, oggettiva e soggettiva. La delibera non dà conto degli impegni futuri né della compatibilità con gli strumenti di bilancio, pur potendo la modesta entità della quota indurre a ritenere non critica la situazione.

Infine, sull’ammissibilità dell’intervento rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, i profili addotti dall’ente non escludono che i soci versino risorse destinate ad abbattere i prezzi di mercato. Lo statuto consente aumenti di capitale e l’oggetto sociale prevede la cessione di servizi a terzi non soci, sia pure in misura residuale.

Il Collegio conclude per il non pieno assolvimento dell’onere motivazionale su tutti i parametri e esprime parere negativo sulla deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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